F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009 4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEN
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 maggio 2009
4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA HELLAS VERONA/MONZA DEL 14.12.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 16.12.2008)
Con rituale gravame l’Hellas Verona F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione di cui in epigrafe. Con i motivi scritti la società reclamante, pur non contestando la materialità e veridicità delle condotte, ha rilevato che una sparuta frangia di propri sostenitori aveva in tal modo reagito nei confronti di un calciatore del Monza il quale aveva commesso ripetuti falli di gioco contro calciatori dell’Hellas Verona manifestando un atteggiamento di sfida verso uno di essi che era rimasto a terra. Ha, pertanto, eccepito che, essendo i cori inneggiati non di natura razzista ma di protesta avverso tal comportamento, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non era congrua bensì sproporzionata rispetto a fattispecie analoghe già sanzionate. Chiedeva, inoltre, a supporto di documentazione allegata ed in applicazione del disposto di cui all’art. 13, lett. a), c), d) C.G.S.: 1) in via preliminare, la sospensione della esecutività della sanzione impugnata in attesa della decisione della C.G.F.; 2) in via principale, il proscioglimento dall’addebito contestato; 3) in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta. Alla seduta del 16.1.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. – 2a Sezione Giudicante – il difensore della società reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti riportandosi alle conclusioni ivi dispiegate. Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto. Non può, infatti, revocarsi in dubbio, così come si rileva dal contenuto degli atti ufficiali, che i ripetuti cori dei sostenitori locali erano espressione di discriminazione razziale correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, rilievo alcuno ha la documentazione allegata a supporto del reclamo. Nel caso di specie, deve porsi in rilievo che la società reclamante era già stata, per analoghe violazioni, precedentemente, più volte sanzionata dal Giudice Sportivo che aveva comminato le sanzioni dell’ammenda, mentre questa Corte, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 78 2007/2008, aveva confermato la sanzione della disputa di una gara effettiva a porte chiuse comminata dal Giudice Sportivo per fatti della stessa natura, in evidente applicazione della recidiva specifica. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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