F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009 7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL’U.S.D. MONASTERACE AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009

7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL’U.S.D. MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI: - N. 2 GIORNATE DI SQUALIFICA CAMPO DA GIOCO; - € 600,00 AMMENDA ; - INIBIZIONE DIRIGENTE USSIA ANDREA SINO AL 29.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 e Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 58 del 19.11.08)

Con richiesta ex art 39 C.G.S. il signor Andrea Ussia, nella qualità di Presidente della società Monasterace, chiedeva a questa Corte la revocazione e la revisione della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria a seguito di reclamo che lo stesso sodalizio aveva proposto avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 emesso dal Giudice Sportivo Territoriale, a seguito di quanto verificatosi nel corso della  gara Monasterace/Gimigliano del 26.10.2008 che comminava: l’ammenda di € 600,00 per avere una persona non identificata aggredito l’arbitro nello spogliatoio, la squalifica del campo di gioco per 2 giornate e l’inibizione del Presidente Ussia a svolgere attività federali fino al 26.6.2009. La Commissione Disciplinare Territoriale, riformando parzialmente il provvedimento suddetto, riduceva l’ammenda ad € 300,00; confermava la sanzione della giornata di squalifica del campo, convertendo la seconda in obbligo a disputare la gara a porte chiuse, fermo il resto, valutato negativamente per aver tenuto l’Ussia uno comportamento gravemente antisportivo. Il ricorso è da dichiarare inammissibile sotto il duplice profilo che: - il Presidente, inibito fino al 29.6.2009, non poteva sottoscrivere il ricorso medesimo perché caducato dal potere rappresentativo del sodalizio; - perché ripropone i medesimi motivi di fatto di cui al ricorso di primo grado. Infatti per ragioni di carattere eminentemente processuale, non sussistono i presupposti per l’ammissibilità del gravame come proposto per carenza dei presupposti legittimanti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall’art. 39 C.G.S. che disciplina tassativamente i casi in cui la revocazione può essere proposta. Nel caso di specie, il reclamante ha non aver offerto elemento alcuno idoneo a consentire la riapertura del caso e, pertanto, l’impugnativa in esame si palesa come una sorta di irrituale tentativo di riesame del caso medesimo attraverso l’inesistente formula del “terzo grado” di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S.D. Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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