F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. RU

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. RUSCITTI REMO E DELLA SOCIETÀ LUCO CANISTRO S.R.L., ATTUALMENTE CANISTRO VALLE ROVETO, DALLE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1, C.G.S., RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO PROT. N. 11/1384PF07-08/GT/EN DEL 1.7.2008

(Delibera Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2008)

All’esito della gara del 9.9.2007 Luco Canistro/Grottamare, terminata con il punteggio di 2-1 (da svolgersi a “porte chiuse”, giusta Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale in data 7.9.2007) - la società Grottamare chiedeva che fosse applicata la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della squadra avversaria con il punteggio di 0-3 o subordinariamente la ripetizione della gara medesima. Asseriva come la società Luco Canistro avesse violato i principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S. strumentalizzando una Ordinanza emanata dal Sindaco asseritamente di autorizzazione allo svolgimento della gara a “porte aperte”. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007) sanzionava con € 2.000,00 di multa e la diffida la citata società Grottamare osservando come fosse stata violata la disposizione del Comitato Interregionale in ordine ai soggetti legittimamente ammessi ad accedere all’impianto sportivo. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la S.P. Grottamare. La Luco Canistro costituitasi nel giudizio di appello chiedeva la revoca della sanzione dell’ammenda. Questa Corte (cfr Com. Uff. n. 135/CGF del 13.2/6.3 2008) rigettava l’impugnazione dichiarando nel contempo inammissibile la richiesta di revoca avanzata dal Luco Canistro; e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché fosse valutato il comportamento dei dirigenti della società Luco Canistro. La Procura Federale, ricevuti gli atti, deferiva con atto dell’1.7.2008 alla Commissione Nazionale Disciplinare il signor Remo Ruscitti, per violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S,. dirigente della società Luco Canistro (oggi Canistro Valle Rovereto) nonché la società medesima ex art. 4 C.G.S.. La Commissione Nazionale Disciplinare (cfr Com. Uff. n, 38/CDN del 26.11.2008) proscioglieva sia il Ruscitti e conseguenzialmente la società. Rilevava la Commissione Disciplinare che l’Ordinanza aveva un contenuto assolutamente poco chiaro ingenerando nei dirigenti un convincimento in ordine alla possibilità di dover aprire le porte al pubblico. A questo proposito era evidente la buone fede del Ruscitti il quale stante la chiusura degli Uffici Federali di sabato, ebbe a contattare il Presidente del Comitato Interregionale per chiedere chiarimenti. Ha proposto impugnazione avverso il suddetto proscioglimento la Procura Federale rilevando come la valutazione del Giudice di primo grado fosse del tutto erronea anche alla luce della decisione di questa Corte del 13.2.2008 n. 135; evidenziando come il Ruscitti sarebbe stato responsabile anche a voler considerare solamente il profilo della colpa. Concludeva la Procura Federale chiedendo la sanzione della inibizione per mesi sei a carico del Ruscitti ed € 2.000,00 a carico della società. Rileva questa Corte di Giustizia Federale come l’impugnazione sia parzialmente fondata. Correttamente la Procura Federale ha posto in rilievo come nella decisione di primo grado non sia stata minimamente valutata ed apprezzato il precedente di questa Corte, nello specifico costituito dal Com. Uff. n. 135 del 13.2/6.3 2008. Non sfugge a questo proposito la circostanza che era stata proprio sulla scorta di detta decisione che gli atti erano stati trasmessi alla Procura stessa affinché procedesse alle valutazioni di competenza a carico dei dirigenti della società Luco Canistro. A questo proposito, mentre da un lato, anche in virtù del principio del “ne bis in idem”, non può ritenersi - come più volte rilevato da questa Corte in propri specifici precedenti…….- che sia sottoponibile a nuovo giudizio per i medesimi fatti anche se diversamente qualificati la società già in precedenza sanzionata, diversamente per quel che concerne i dirigenti della società stessa che materialmente avevano posto in essere le condotte incriminate. Giustamente, all’esito delle proprie valutazioni, la Procura Federale aveva individuato nel soggetto che aveva sottoscritto gli atti, inviandoli agli Organi Federali competenti ed interpretando strumentalmente l’Ordinanza del Sindaco, il responsabile delle violazioni. Detto soggetto, appunto il Ruscitti, non è affatto esente da responsabilità poiché l’Ordinanza sindacale si limitava chiaramente a disporre “…….che l’impianto dello stadio comunale può essere utilizzato per le partite in programma…….” nulla, e non potrebbe essere stato altrimenti, disponendo in merito alla apertura al pubblico, anche alla luce del chiaro comunicato del Comitato Interregionale. Da ciò discende che l’autore di questa “interpretazione”, cioè colui il quale telefonando al Presidente del Comitato Interregionale ed inviando i fax (signor Ruscitti), ha ritenuto che la partita si potesse svolgere a “porte aperte”, sia responsabile della violazione ascrittagli che ritiene equo questa Corte determinare in mesi tre di inibizione. Diversamente, come già sopra accennato, la società per lo stesso fatto è già stata sanzionata e quindi, a carico della stessa, l’impugnazione della Procura Federale è infondata rilevando questa Corte del resto come gli atti fossero stati trasmessi alla Procura Federale limitatamente alla posizione dei dirigenti delle società stessa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge la sanzione dell’inibizione per mesi 3 al signor Ruscitti Remo.

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