CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  Marcello Ambrosino  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Presidente del Colleg

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  Marcello Ambrosino  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

C O L L E G I O A R B I T R A L E

Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli Arbitri a elezione di parte

Pres. Bartolomeo Manna in qualità di Arbitro nominato da Marcello Ambrosino

Prof. Avv. Luigi Fumagalli in qualità di Arbitro nominato dalla F.I.G.C.

L O D O A R B I T R A L E

nel procedimento di Arbitrato n. 0465 del 20 marzo 2009 promosso da:

Marcello Ambrosino, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giuseppe Balsamo e Antonio Cirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torre del Greco, via Nazionale 1007 istante -

Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po 9 intimata -

Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale

I. Con atto depositato in data 24 novembre 2008, Marcello Ambrosino ha proposto istanza di conciliazione avverso il provvedimento « […] della C.D.N. della FIGC pubblicato con C.U. n. 13/CDN del 6 agosto 2008, nonché avverso il provvedimento della C.G.F. pubblicato con C.U. n. 53/CGF […]». Il tentativo di conciliazione avanti al Conciliatore, prof. Angelo Piazza, è stato infruttuosamente esperito in data 22 dicembre 2008. Con istanza di arbitrato ex art. 9 e ss. del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito anche, breviter, «Codice»), depositato in data 20 marzo 2009, prot. n. 0465, Marcello Ambrosino ha adito il Tribunale Nazionale, impugnando i medesimi provvedimenti oggetto della procedura di conciliazione. Con tale atto è stato riassunto innanzi alla nuova Autorità competente il giudizio già promosso avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. L’istante ha rassegnato conclusioni del seguente tenore: «[…] riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive del giudizio sportivo di primo e secondo grado che si allegano e che devono intendersi per ripetute e trascritte, l’odierno esponente, a mezzo dei sottoscritti difensori, conclude acché l’Ecc.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport voglia, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed in totale riforma degli impugnati provvedimenti, accertare e dichiarare l’assoluta infondatezza delle accuse rivoltegli e, per l’effetto, dichiarare nulli, ingiusti e illegittimi, ovvero annullare e/o revocare, i provvedimenti resi nei suoi confronti e con il presente atto, ancora una volta impugnati, con la revoca della sanzione inflittagli con effetto ex tunc. In via gradata, chiede l’adozione di ogni altra equa soluzione che l’Ecc.mo Tribunale adito riterrà opportuna e intenderà pronunciare […]». Con memoria depositata in data 23 marzo 2009, prot. n. 0488, si è costituita la F.I.G.C., che ha concluso «[…] per il rigetto delle istanze avversarie, con condanna dell’Ambrosino al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Federazione […]». Il Collegio Arbitrale, all’esito dell’udienza di discussione svoltasi in data 16 aprile 2009, ha trattenuto il procedimento in decisione. MOTIVI 1. Premesse in fatto Il provvedimento della C.D.N. della F.I.G.C. pubblicato con C.U. n. 13/C.D.N. del 6 agosto 2008, e l’altro della C.G.F. pubblicato con C.U. n. 53/CGF, oggi impugnati, sono stati originati dagli atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e, in particolare, dall’atto di avviso ex art. 415 bis c.p.p., notificato a Marcello Ambrosino in data 12 aprile 2007. La Procura della Repubblica ha contestato, in particolare, il reato di cui all’art. 146, commi da I a V, c.p., perché «[…] unitamente ad altre persone ivi identificate ed allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive condizionava l’esito dei campionati di calcio di serie “A”, con particolare riguardo a quello del 1999/2000 […]». Sulla scorta degli atti di indagine del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Roma, con atto di deferimento del 23 aprile 2008 del Procuratore Federale F.I.G.C. «[…] per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS […]», è stato incardinato il procedimento sportivo federale che, attraverso i suoi due gradi, ha condotto all’emanazione delle sanzioni a carico di Marcello Ambrosino, oggi impugnate. In particolare, i provvedimenti hanno trovato fondamento nella asserita disponibilità da parte del Sig. Ambrosino di due schede telefoniche svizzere, che sarebbero state acquistate da Luciano Moggi, mediante le quali sarebbe stato «[…] possibile intrattenere comunicazioni riservate nel contesto della rete protetta predisposta e organizzata dal Moggi stesso […]». Tali schede telefoniche, come meglio si descriverà nel prosieguo, sarebbero state impiegate prevalentemente nella zona di Torre del Greco e in luoghi diversi, in presunta concomitanza con la presenza del Sig. Ambrosino. Con Comunicato Ufficiale n. 13/C.D.N. del 6 agosto 2008, la Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato il Sig. Ambrosino con l’inibizione di un anno e sei mesi, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Tale decisione è stata impugnata dal Sig. Ambrosino ex art. 38 C.G.S. Per quel che qui importa, la Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, ha affermato la responsabilità del Sig. Ambrosino, rigettandone le eccezioni, con provvedimento pubblicato con C.U. n. 53/C.G.F. 2. Le difese di Marcello Ambrosino Marcello Ambrosino ha contestato in fatto e in diritto i provvedimenti impugnati, articolando le argomentazioni difensive di seguito sintetizzate. L’istante ha affermato di non aver mai posseduto, usato o altrimenti utilizzato le schede telefoniche estere de quibus, di non aver avuto alcun contatto vietato con dirigenti di società calcistiche e di non aver commesso atti sleali o scorretti nell’esercizio dell’attività sportiva. Le indagini del N.O.C., secondo l’attore, si baserebbero sull’erroneo presupposto che Marcello Ambrosino sia l’unico arbitro e/o assistente arbitrale della CAN di Serie A e B, residente o dimorante a Torre del Greco. Invece, secondo il Sig. Ambrosino, nella zona di Torre del Greco sarebbero stati dimoranti, nel periodo in contestazione, diversi soggetti tesserati o «[…] interessati al mondo del calcio […]», che avrebbero potuto fare uso delle schede telefoniche estere. Si tratterebbe, in particolare, di Esposito Liberato, che sarebbe membro del C.N. dell’A.I.A. e allo stato Osservatore Arbitrale alla CAN di Serie A e B; Maurizio Toscano, che sarebbe Assistente Arbitrale e in attività alla CAN di Serie A e B; Antonio Lopes, che sarebbe direttore sportivo iscritto all’ADISE e collaboratore di Marino Fabiano, Dirigente della Salernitana Calcio; Ciro Venerato, giornalista sportivo RAI. Il Sig. Ambrosino ha osservato che, sebbene negli atti depositati presso il Tribunale di Napoli vi sia una considerevole quantità di tracciati di altre sei schede telefoniche estere che aggancerebbero Torre del Greco, Ercolano e Portici, l’indagine del N.O.C. non sarebbe stata estesa anche ai soggetti appena menzionati. Allora, l’indagine sarebbe stata svolta in modo «[…] unidirezionale […]» e «[…] colpevolmente istruita e costruita solo nei confronti dell’assistente Ambrosino […]». Tale circostanza inficerebbe «[…] di nullità assoluta l’intera indagine, travolgendone tutte le artificiose induzioni e conclusioni, svuotandole di ogni sia pur minima credibilità e fondatezza […]». Ad avviso dell’attore, se le indagini fossero state svolte anche nei confronti degli altri soggetti menzionati, ciò avrebbe consentito l’emersione di un «[…] ragionevole dubbio […] che l’accusato sia, come è, completamente estraneo alla vicenda […]». Sempre sul piano delle circostanze di fatto, l’attore ha osservato che il proprio nome non sarebbe mai comparso né come chiamante né come chiamato nelle migliaia di telefonate intercettate nell’arco di tre anni nell’ambito delle indagini del N.O.C. Ancora, il nome di Marcello Ambrosino comparirebbe solo per due volte nelle trascrizioni, senza attribuirgli alcun fatto rilevante. Secondo l’attore, vi sarebbe un vizio di motivazione delle sentenze di C.D.N. e C.G.F., in quanto non sarebbero state tenute in considerazione le dichiarazioni rese da altri tesserati all’Ufficio Indagini F.I.G.C. Si tratterebbe delle dichiarazioni di Paolo Tagliavento, Vincenzo Mitro, Giuseppe Farneti e Sandro Rossomando, che complessivamente escluderebbero di aver ricevuto dal Sig. Ambrosino telefonate provenienti da schede estere. I temi difensivi evocati dal Sig. Ambrosino attengono anche a profili di diritto. In primo luogo, il deferimento della Procura Federale sarebbe improcedibile per decorso del termine ex art. 30, n. 7, dello Statuto Federale, e 27, n. 8, del C.G.S., nel testo vigente alla data del 30 giugno 2007, a mente dei quali vi sarebbe un obbligo di conclusione delle indagini relative a una determinata stagione sportiva entro il termine della stagione medesima, salve proroghe eccezionali del Presidente della F.I.G.C., che non risulterebbero comunque agli atti. Non costituirebbe richiesta e/o concessione di proroga il documento allegato in copia nei due gradi di giudizio dalla Procura Federale, in quanto privo di data e di sottoscrizione. Inoltre, tale documento non sarebbe stato prodotto in originale in tempo utile per entrare a far parte del corredo probatorio a disposizione delle Corti di merito. Il provvedimento di proroga delle indagini sarebbe comunque nullo, per carenza di motivazione e di indicazione del procedimento contro Marcello Ambrosino. Infine, il provvedimento di proroga sarebbe stato emanato da un’autorità incompetente, giacché proverrebbe dalla Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale e non dal Presidente della Federazione, come previsto dalle norme vigenti al tempo dell’emanazione. Ancora in diritto, i provvedimenti impugnati sarebbero nulli perché assunti in violazione del diritto di difesa e del giusto processo, giacché C.D.N. e C.G.F. avrebbero disatteso le richieste istruttorie del Sig. Ambrosino, anche con riferimento alla richiesta di audizione personale. Più complessivamente, i giudizi di merito sarebbero stati viziati da un atteggiamento delle Corti che avrebbe sbilanciato il peso delle parti nel giudizio. Infatti, a dire del Sig. Ambrosino, sarebbero stati assegnati ai difensori dei deferiti soli dieci minuti ciascuno per la discussione, e tale «[…] simulacro di giudizio […]» avrebbe impedito il diritto di difesa all’incolpato. Inoltre, vi sarebbero dei profili di violazione dell’art. 51 c.p.c., in tema di astensione e ricusazione dei componenti della Corte di Giustizia Federale, richiamato dall’art. 28, comma 4, del C.G.S., poiché uno dei componenti sarebbe zio del Vice Procuratore Federale, estensore della relazione della Procura. Tale circostanza non ha portato alla ricusazione da parte degli incolpati, poiché sarebbe stato «[…] taciuto a tutte le parti del procedimento […]». Il Sig. Ambrosino, da ultimo, ha contestato la mancanza di prova sia del fatto costituente violazione dell’art. 1 C.G.S., sia del nesso di causalità tra le condotte a lui ascritte e il danno derivato: elementi reputati necessari dall’istante per la comminatoria di sanzioni sportive. In questa prospettiva, la Procura non avrebbe fornito la prova delle condotte illegittime né in via diretta né in via presuntiva. Infatti, i fatti ignoti non sono stati ricostruiti nemmeno con indizi gravi, precisi e concordanti. Il giudizio delle Corti di merito, dunque, non avrebbe potuto fondarsi sulla mera probabilità statistica (suggerita dal metodo delle celle telefoniche agganciate) o persuasività delle ricostruzioni offerte dalla Procura Federale circa le condotte ascritte all’incolpato. Al contrario, «[…] in un processo a struttura antagonistica, tutti gli elementi costitutivi del reato, ed innanzitutto la prova della colpevolezza, deve essere provata dall’accusa al di là di ogni dubbio ragionevole […]». Un simile criterio sarebbe sollecitato anche dalla rilevanza costituzionale delle posizioni di diritto del Sig. Ambrosino, riguardanti la sua dignità e onorabilità, prima ancora che l’integrità della sua vita familiare e professionale. E del resto, questi principi sarebbero stati assunti a fondamento di decisioni di assoluzione in diversi casi dalla giustizia penale ordinaria e anche in materia di giustizia sportiva, e precisamente nel giudizio cd. “Calciopoli 1”. Tale argomentazione è spesa anche con riferimento alla asserita mancata prova del nesso di causalità tra condotte e danno, poiché sarebbe mancata la «[…] prova, piena ed incontrovertibile, al di là del ragionevole dubbio, dell’ipotesi di colpevolezza prospettata, anche in termini di causalità […]». Il dubbio ragionevole, poi, non sarebbe né, in termini quantitativi, quello provato attraverso la teoria della somma delle probabilità, né, in termini qualitativi, quello grave, sostanziale o argomentato. Sicché sarebbe fallace qualsiasi provvedimento che, come quelli impugnati, in tali termini reputasse raggiunta la prova della colpevolezza. E l’esistenza del dubbio dovrebbe essere solo suggerita e non dimostrata dall’incolpato. Queste conclusioni sarebbero rese necessarie dalla natura sostanzialmente penale del procedimento sportivo de quo. Infine, il Sig. Ambrosino ha evidenziato che la richiesta di rinvio a giudizio notificatagli nel mese di luglio 2008 avrebbe notevolmente ridimensionato la portata dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari del mese di aprile. E infatti, non sarebbe più contestata alcuna condotta con riferimento alla partita Lazio – Juventus. Ciò comporterebbe il venir meno delle consequenziali contestazioni di associazione per delinquere e/o concorso con Luciano Moggi. Peraltro, sempre secondo il Sig. Ambrosino, anche con riferimento alla partita Reggina – Messina, ancora menzionata nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica, nulla potrebbe essergli contestato, sia sotto l’aspetto tecnico che comportamentale. Di passata, il Sig. Ambrosino si è dedicato alla critica delle argomentazioni della Procura della Repubblica, deducendo l’irrazionalità dell’impianto accusatorio e la mancanza di prova dei fatti addebitati. In particolare, anche a dar seguito alle ricostruzioni delle Procura della Repubblica, Messina e Reggina avrebbero fatto parte dello stesso presunto sodalizio e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di ottenere condotte fraudolente dal Sig. Ambrosino, impiegato nell’incontro come guardalinee. Anche da questi incontri non emergerebbe alcuna condotta antisportiva ascrivibile al Sig. Ambrosino. In fine di atto, il Sig. Ambrosino ha formulato istanze istruttorie, chiedendo l’escussione di quattro testimoni su tre capitoli di prova, nonché di essere ascoltato personalmente. A corredo probatorio, il Sig. Ambrosino ha allegato al proprio scritto sette documenti, come da indice in calce all’istanza di arbitrato. 3. Le difese della F.I.G.C. Con memoria di costituzione del 23 marzo 2009, prot. n. 0488, la F.I.G.C. ha contestato la domanda del Sig. Ambrosino. Dopo aver premesso una ricostruzione dei fatti di lite, anche dal punto di vista processuale, la F.I.G.C. ha svolto le considerazioni di seguito sintetizzate. Quanto alle eccezioni di diritto prospettate del Sig. Ambrosino, e in particolare alla presunta improcedibilità del giudizio per decorso del termine per le indagini, la F.I.G.C. ha affermato che, in assenza di norma transitoria, alla fattispecie andava applicata la nuova formulazione dell’art. 32.11, che prevede quale Autorità competente per la concessione della proroga delle indagini la Corte di Giustizia Sportiva. Il provvedimento di proroga, inoltre, non avrebbe formato in sé oggetto di impugnazione da parte del Sig. Ambrosino, sicché sarebbe divenuto inoppugnabile. Ancora, e in ogni caso, il termine per la conclusione delle indagini non sarebbe perentorio, giacché le norme federali non ricollegherebbero alcuna sanzione di decadenza o nullità delle indagini in caso di suo superamento. Ciò anche in considerazione che la fase delle indagini, nel sistema disegnato dalle norme sportive federali, precederebbe il vero e proprio procedimento disciplinare, non essendo ancora emanati gli eventuali atti di deferimento. Quanto all’eccezione di violazione del principio del contraddittorio, nella specie ex art. 34.6 C.G.S., la F.I.G.C. ha contestato che tale eventualità conduca alla nullità del giudizio. Comunque, come rilevato dalla Corte di Giustizia Federale, nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, all’udienza del 22 luglio 2008, i difensori e le parti personalmente avrebbero abbandonato volontariamente l’aula, in tal modo rinunciando implicitamente e definitivamente alle richieste di audizione personale. E d’altra parte, il carattere devolutivo del giudizio innanzi al Collegio arbitrale permetterebbe di superare qualsiasi eccezione afferente la violazione del principio del contraddittorio, ove esso trovasse piena osservanza nel procedimento arbitrale stesso. Da ultimo, quanto all’eccezione per presunta violazione del dovere di astensione di un componente della Corte di Giustizia Federale, per asserita incompatibilità, la F.I.G.C. ha osservato che il parente del Giudice, componente della Procura Federale, non avrebbe partecipato alle udienze. In ogni caso, il rimedio offerto alla parte sarebbe stato quello della ricusazione. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, tuttavia, il rimedio non potrebbe più essere esperito, con impossibilità di contestare l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione, oltre il termine di cui all’art. 52 c.p.c.. E la disciplina della ricusazione nel diritto sportivo federale compirebbe integrale rinvio alle norme del codice di procedura civile. Nel merito, la F.I.G.C. ha evidenziato la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari raccolti dal N.O.C. e dagli organi inquirenti della Federazione. Tali elementi consentirebbero di ricollegare il Sig. Ambrosino al sistema di comunicazioni telefoniche protette di Luciano Moggi «[…] con notevole grado di probabilità […]». Con una operazione logico deduttiva, a partire dai tabulati del traffico dell’utenza estera n. 41764384497, valutando il luogo di maggiore operatività della scheda sim, sarebbe stato individuato come possibile utilizzatore il Sig. Ambrosino. A partire da ciò, sarebbe stato verificato che la predetta scheda avrebbe operato in luoghi diversi, in concomitanza con occasioni istituzionali nelle quali sarebbe stato presente il Sig. Ambrosino. Tale scheda sarebbe stata impiegata per contattare diversi numeri telefonici italiani, tra i quali quelli in uso a Luciano Moggi, allo stesso Sig. Ambrosino, ai sig.ri Tagliavento, Farneti, Mitro e Rossomando. Le dichiarazioni di tali soggetti, rese all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., costituirebbero un elemento a carico del Sig. Ambrosino. Ancora, l’utenza testé citata sarebbe stata impiegata per contattare utenze straniere intestate a Luciano Moggi, Antonio Dattilo, Mariano Fabiani. Nell’ambito di tale rete di utenze estere, sarebbe stato contattato un numero fisso e un numero mobile intestati all’avv. Pia Falanga, collega di studio dell’avv. Ambrosino. Quanto alla diversa scheda estera di numero 41764334753, sempre in base al suo utilizzo essa è stata ricollegata «[…] con notevole grado di probabilità […]» al medesimo Sig. Ambrosino, sia per il luogo di maggiore utilizzo che indicherebbe la residenza del suo possessore, sia per l’uso in luoghi diversi dell’Italia, in concomitanza con la presenza del Sig. Ambrosino, sia con la presenza di una chiamata in entrata da un telefono nazionale – unica chiamata da un numero nazionale – proveniente da una sim che risulterebbe intestata proprio al Sig. Ambrosino. Secondo la F.I.G.C., «[…] le dichiarazioni, i dati forniti dai gestori nazionali e gli altri elementi raccolti nel corso delle indagini, risultano essere assolutamente attendibili, non equivoci, tra loro concordanti, e univocamente comprovanti il possesso e l’utilizzo delle schede “svizzere” da parte dell’Ambrosino[…]» E ancora, sarebbe «[…] sufficiente (a maggior ragione ove si consideri la sua appartenenza alla classe arbitrale) la mera partecipazione al sodalizio posto in essere dal Moggi […] per concretare la violazione dei principi sanciti dall’art. 1 del Codice di Giustizia sportiva […]». E sarebbero per tale ultimo motivo del tutto irrilevanti le argomentazioni riguardanti l’incontro Reggina – Messina del 13 marzo 2005 o il presunto impegno volto a favorire il Messina o altre squadre di Serie A, fatti che rilevano in altra sede. 4. Motivi della decisione A. Sull’eccezione di improcedibilità per decorso del termine ex art. 30, n 7, dello Statuto federale e 27, n. 8, del C.G.S. Da quanto è risultato dall’istruttoria, la domanda di proroga è stata presentata una prima volta dal Capo Ufficio Indagini al Presidente Federale, secondo quanto previsto al tempo della sua proposizione. Successivamente, in assenza di qualsiasi norma di natura transitoria, nella pendenza del termine per la concessione di proroga è divenuta competente la Corte di Giustizia Federale in funzione consultiva, ex art. 32.11 C.G.S., con decorrenza dal 1 luglio 2007. La domanda, prot. 3768 FSB/ac, a firma dott. Francesco Saverio Borrelli è stata, allora, trasmessa dal Presidente della Federazione alla nuova autorità competente. Peraltro, nelle funzioni dell’Ufficio Indagini è subentrata la Procura Federale, il cui Procuratore Capo ha reiterato la richiesta di proroga direttamente al nuovo organo competente. Pertanto, la Corte di Giustizia Sportiva, Sezione Consultiva, in data 25 luglio 2007 ha concesso la proroga alla Procura Federale. Al riguardo, si deve osservare che il provvedimento di proroga è stato emanato ancora pendente il relativo termine, sicché è addirittura superflua qualsiasi ulteriore riflessione circa la normativa applicabile al caso di specie. Peraltro, l’assenza di una disciplina transitoria rende preferibile l’applicazione della normativa vigente al tempo dell’emanazione dell’atto. In caso contrario, un organo non più competente avrebbe dovuto consentire la proroga delle indagini. Una simile evenienza, oltre che non soddisfacente sotto il profilo interpretativo, certamente sarebbe stata contraria al principio di trasparenza e immediatezza che permea il diritto sportivo. Non si rinviene, peraltro, alcun onere probatorio della Procura Federale in ordine alla concessione di proroga, giacché il provvedimento della Corte Federale, in funzione consultiva, all’interno dell’ordinamento ha natura di atto di pubblica rilevanza e ne deve essere presunta la conoscenza, in forza della pubblicazione avvenuta sul C.U. n. 5/C.G.F. 2007. Non risulta, inoltre, che tale provvedimento abbisogni di motivazione, né che tale vizio, ove pure esistente, abbia formato oggetto di gravame da parte dell’istante Sig. Ambrosino. Sul tema, quindi, le conclusioni cui è pervenuto il Collegio sono di piena procedibilità della domanda della Procura, nei procedimenti avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale e di conseguente procedibilità del giudizio innanzi a questo Tribunale. B. Sui lamentati vizi di violazione del principio del contraddittorio e del dovere di astensione Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale inficino la facultas decidendi di questo Collegio. In particolare, i dedotti vizi, asseritamente consistenti nella violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che nella mancata astensione di un componente della Corte di Giustizia Federale, ove sussistenti, non si sono riverberati nel giudizio del Collegio. In particolare, per un verso, all’udienza del 16 aprile 2009 l’istante Marcello Ambrosino ha avuto modo di esprimere personalmente il proprio punto di vista. Nel verbale redatto in tale occasione, infatti, è dato atto che «[…] la parte istante si riporta agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e replicando alla memoria difensiva dalla parte intimata. Insiste per l’accoglimento delle proprie domande […]». Il Signor Ambrosino si è dichiarato soddisfatto dello svolgimento del procedimento arbitrale, dando atto della piena osservanza del principio del contradditorio, tanto da rinunciare, reputandola superflua, alla prova per testi contenuta nell’istanza arbitrale. Per altro verso, i componenti di questo Collegio arbitrale non vertono in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’ordinamento e, dunque, il suo giudizio offre le garanzie di imparzialità ed equilibrio invocate dal Signor Ambrosino. C. Sul merito della controversia La Commissione Disciplinare Nazionale, nel provvedimento contestato, ha affermato che «[…] le indagini hanno attribuito [al Sig. Ambrosino: N.d.R.] l’utilizzo di due schede SIM per le quali risultano attivate con maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Torre del Greco ove il deferito vive e svolge la sua attività professionale […]. Inoltre, l’ubicazione delle celle attivate corrisponde alla presenza dell’Ambrosino ad un raduno svoltosi presso il Centro Tecnico di Coverciano e ad un incontro di calcio nel quale il deferito ha svolto la sua attività di assistente […]. Elementi di riscontro sono venuti anche dalle dichiarazioni rese alla Procura dai tesserati Farneti, Mitro, Tagliavento e Russomando che risultano essere stati contattati mediante una delle SIM attribuite all’Ambrosino e che hanno confermato di aver avuto contatti telefonici con deferito, pur non ricordando se ciò sia avvenuto mediante un’utenza estera […]». La Corte di Giustizia Federale, d’altra parte, nel provvedimento contestato ha affermato che «[…] numerosi contatti tra schede Svizzere acquisite dal Moggi e dal Fabiani sono avvenuti con maggiore frequenza attraverso celle istallate nel comune di Torre del Greco (NA) dove risiede l’Ambrosino; […] le celle attive e connesse alla scheda svizzera n- 41764384497 infatti, risultano in coincidenza con la presenza dell’Ambrosino in determinate località (raduno di Coverciano, incontro di calcio nonché residenza e dimora dell’Ambrosino […] dall’utenza svizzera n. 41764334751 è stato contattato il numero telefonico 0818478112 intestato allo studio legale dell’avv. F. P. ove l’Ambrosino risulta essere domiciliato […]». L’analisi dei fatti svolta dalle Corti di Giustizia sportiva è condivisibile, a mente dei principi del diritto sportivo. Infatti, secondo un metodo ampiamente verificato e rodato, si è soliti rintracciare il luogo di residenza dell’utilizzatore di una scheda in base alla frequenza con la quale le relative celle si attivano. Tale metodo di indagine ha consentito di individuare in Torre del Greco il luogo ove l’utilizzatore delle schede de quibus ha il proprio centro di interessi. Ora, il Sig. Ambrosino ha svolto talune osservazioni circa la presenza in Torre del Greco, oltre a lui stesso, di un certo numero di personaggi appartenenti, a vario titolo, al mondo del calcio professionistico. Al riguardo, tuttavia, si deve precisare che le schede telefoniche estere hanno attivato celle in luoghi incompatibili con la presenza di tali soggetti e, invece, pienamente compatibili con la sola presenza del Sig. Ambrosino. Si tratta, in particolare e per quanto riguarda l’utenza estera 41764384497, del Comune di Bergamo, in data 28 febbraio 2005, ove il Sig. Ambrosino ha svolto funzione di assistente arbitrale nell’incontro Albinoleffe – Empoli; del Comune di Milano, nella mattina del 15 agosto 2005, ove il Sig. Ambrosino, la sera prima, aveva svolto le funzioni di assistente in un incontro tra Milan e Juventus. Tra l’altro, si rileva che in base ai dati forniti da ENAV circa il volo Alitalia Milano / Napoli, utilizzato dal Sig. Ambrosino per tornare a Torre del Greco, l’orario effettivo di decollo è compatibile con l’uso della scheda estera menzionata. Ancora, si tratta del Comune di Firenze, in prossimità del Centro Tecnico di Coverciano, in data 4 aprile 2005, ove il Sig. Ambrosino ha partecipato a un raduno tecnico. La scheda in esame è stata impiegata, tra l’altro, per contattare numeri risultati a disposizione dei Sig.ri Moggi, Tagliavento, Farneti, Mitro, Russomando, Dattilo, Fabiani. La SIM estera ha anche contattato una utenza nazionale intestata allo stesso Sig. Ambrosino (338.2063070). Infine, la medesima scheda estera è stata impiegata per contattare un numero fisso e uno mobile riferibili all’avv. Pia Falanga, collega di studio del Sig. Ambrosino. Taluni di questi soggetti a suo tempo hanno rilasciato dichiarazioni all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. Il Collegio, sul punto, non reputa di poter condividere l’interpretazione che di tali dichiarazioni ha offerto il Sig. Ambrosino. Infatti, dal tenore delle dichiarazioni non è dato escludere che i soggetti in questione abbiano potuto essere contattati dal Sig. Ambrosino anche con numeri “privati” o non presenti nelle rubriche dei propri cellulari. Si deve anche rilevare che, peraltro, proprio il Sig. Ambrosino ha escluso categoricamente di aver ricevuto sul proprio numero nazionale una chiamata dalla scheda estera pocanzi menzionata. Circostanza che, al contrario, è risultata confermata dai tabulati telefonici. Per quanto riguarda la scheda estera 41764334753, essa è stata maggiormente utilizzata a Torre del Greco e presenta una sola chiamata in entrata da numeri di telefono nazionali, proprio da una utenza mobile intestata al Sig. Ambrosino (338.2063070). Inoltre, risulta che tale scheda non sia stata utilizzata nel Comune di Firenze durante il raduno per assistenti arbitrali, tenutosi a Coverciano in data 26 novembre 2004, al quale il Sig. Ambrosino non ha partecipato. Nello stesso giorno, la scheda ha agganciato una cella di Napoli. Dagli elementi indiziari appena illustrati si può escludere con ragionevole certezza che il soggetto utilizzatore delle schede possa essere uno di quelli indicati dal Sig. Ambrosino. Infatti, costoro, pur risiedendo a Torre del Greco, avrebbero dovuto trovarsi a Coverciano, a Bergamo e a Milano nelle date indicate, oltre a essere in rapporto di confidenzialità con alcuni arbitri e assistenti, tanto da contattarli sulle utenze private. Ora, il principio di autonomia del diritto sportivo si estrinseca sia nell’autosufficienza procedimentale, sia nell’autonomia dei principi di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il diritto privato o penale, sostanziale e processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna. Alla luce dei principi di diritto sportivo, non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale principio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). Il Collegio ritiene peraltro, che il principio così espresso abbia portata generale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. È tale il risultato logico di un procedimento conoscitivo connotato, secondo i canoni della razionalità e dell’esperienza, dall’attribuzione di una condotta a un soggetto sulla base di un alto grado di probabilità. Al riguardo, del resto, l’informativa del R.O.N.O. dei Carabinieri riferisce di aver individuato nel Sig. Ambrosino l’utilizzatore delle schede con «[…] notevole grado di probabilità […]». Gli elementi indiziari offerti al Collegio dalle indagini svolte dagli organi inquirenti statali e sportivi consentono, dunque, di pervenire al sufficiente grado di certezza circa la riferibilità delle schede estere de quibus al Sig. Ambrosino. L’alto grado di ragionevole certezza, raggiunto partendo dagli elementi indiziari di colpevolezza non è intaccato dagli elementi di dubbio suggeriti dal Sig. Ambrosino, consistenti essenzialmente nella presenza di altri soggetti afferenti al mondo dello Sport a Torre del Greco e nel contenuto dubitativo delle dichiarazioni di taluni tesserati circa l’utilizzo del Sig. Ambrosino di schede estere. Da tale convincimento discende la completa irrilevanza in questa sede di eventuali condotte poste in essere dall’istante per favorire talune squadre o, in generale, influire sui risultati di taluni incontri. Infatti, ciò che qui rileva è la partecipazione a un sistema di comunicazioni privilegiate e riservate tra i soggetti menzionati più sopra. Comunicazioni volutamente articolate con schede estere per rendere non intercettabili le conversazioni, pur se effettuate sul territorio nazionale. Risulta dai tabulati telefonici una intensa utilizzazione delle schede a disposizione del Sig. Ambrosino per comunicare con soggetti quali il Sig. Moggi e il Sig. Fabiani. I doveri di probità e correttezza enunciati dall’art. 1 C.G.S. risultano per ciò solo gravemente violati, per lo più da un soggetto dal quale, per il proprio ruolo nell’ordinamento sportivo, sarebbe lecito attendersi una condotta irreprensibile.

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Tutte le altre domande, deduzioni ed eccezioni debbono reputarsi assorbite.

Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale all’unanimità e definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

1. respinge l’istanza di arbitrato del Sig. Marcello Ambrosino e conferma l’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., meglio indicata in motivazione;

2. condanna l’istante al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C., resistente e costituita, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge;

3. condanna l’istante, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00);

4. condanna, altresì, l’istante al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 4 giugno 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Bartolomeo Manna F.to Luigi Fumagalli

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