CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 06 aprile 2009 –  Sig. Domenico Giordani contro Federazione Italiana Tennis Tavolo IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli (Presidente) Avv.Aurelio Vessichelli (Arbitro)

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 06 aprile 2009 –  Sig. Domenico Giordani contro Federazione Italiana Tennis Tavolo

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv.Guido Cecinelli (Presidente)

Avv.Aurelio Vessichelli (Arbitro)

Avv.Carlo Guglielmo Izzo (Arbitro)

presso la sede dell’arbitrato in Roma, negli uffici della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0111 del 10.2.2009) promosso da: Sig. Domenico Giordani, nato a Roma il 27.6.1954 , residente in Roma, Via E.Zago n.6, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della A.S.D. G.S. Cral Comune di Roma, difeso dall’Avv.Massimo Vergara Caffarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n.39/A parte istante contro Federazione Italiana Tennis Tavolo, in persona del Presidente pro tempore Sig.Francesco Sciannimanico con sede in Roma, Via dei Gladiatori c/o Stadio Olimpico – Curva Nord – Foro Italico, rappresentata e difesa dall’Avv.Giancarlo Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via A.Nibby n.7 parte intimata FATTO Con istanza inviata alla Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT) il 4.2.2009 e depositata presso il Tribunale intestato il 10.2.2009 (prot. 0111), il Sig.Giordani Domenico si avvaleva della procedura arbitrale ex art.9 del “Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”, chiedendo al Collegio arbitrale l’accertamento dell’ineleggibilità del Sig.Enrico Cirincione alla carica di Consigliere Regionale della FITeT Lazio per il quadriennio olimpico 2009/2012 e, per l’effetto, dichiarare la decadenza del medesimo, a causa del mancato possesso dei requisiti elettivi richiesti; conseguentemente, l’istante chiedeva la propria proclamazione a Consigliere Regionale per lo stesso quadriennio, essendo risultato alle elezioni del 17.10.2008, il primo dei non eletti. Il Sig.Giordani chiedeva, altresì, il rimborso delle spese di arbitrato e la condanna della FITeT al pagamento delle spese del giudizio. Assumeva l’istante di aver depositato, entro due giorni dalla conoscenza degli elenchi dei candidati avvenuta il 14.10.2008, formale ricorso il 16.10.2008 al Giudice Unico Regionale, avverso la candidatura del Sig.Enrico Cirincione, e che detta impugnazione sarebbe stata consegnata a mano alla Commissione Verifica Poteri durante l’assemblea del 17.10.2008, alla quale il medesimo Sig.Giordani sarebbe risultato primo dei non eletti. Assumeva, altresì, di aver ricevuto il 10.11.2008 la decisione del Giudice Unico Regionale (n.1/08), la quale dichiarava inammissibile il ricorso per tardività dello stesso. In data 13.11.2008 l’istante odierno proponeva ricorso in appello avanti alla C.A.F. della FITeT, la quale, in data 12.12.2008 con la decisione n.7/08, dichiarava improponibile la domanda, essendo la pronuncia del G.U.R. inappellabile. Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione di cui al previgente Regolamento, rimasto infruttuoso, l’istante adiva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nominando arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli con atto depositato il 23.1.2009 (prot. 0161). Si costituiva ritualmente in giudizio la Federazione Italiana Tennis Tavolo in persona del Presidente pro tempore, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. La FITeT, con atto depositato il 19.2.2009 (prot. 0153), nominava arbitro l’Avv. Carlo Guglielmo Izzo. Gli arbitri, Avv.ti Carlo Guglielmo Izzo e Aurelio Vessichelli, nominavano in accordo tra loro, l’Avv. Guido Cecinelli in qualità di Presidente del Collegio arbitrale. All’udienza del 16.3.2009, le parti discutevano la questione e si riportavano alle memorie in atti. Alla stessa udienza, veniva ascoltato il Sig. Domenico Giordani di persona. Il Collegio arbitrale autorizzava le parti al deposito di memorie difensive e documenti, e delle repliche, riservandosi la decisione. DIRITTO Preliminarmente, il Collegio arbitrale esamina le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della FITeT. Il Primo Giudice dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Sig.Domenico Giordani per tardività nella presentazione dello stesso: infatti, dagli atti e dai fatti del giudizio, emergeva che le candidature erano state pubblicate, mediante affissione presso la sede del C.R. Lazio, in data 9.10.2008 nel rispetto dell’art.26 comma 9 del Regolamento Organico. Osserva il Collegio arbitrale, che il termine per l’impugnazione delle candidature, previsto dallo Statuto all’art.36 comma 8 e dal Regolamento Organico all’art.26 comma 10, è stabilito in due giorni dalla loro pubblicazione, e non dalla loro comunicazione come sostenuto dalla parte istante. La ratio di tale combinato disposto risiede nella certezza e nella eguaglianza tra tutti i tesserati della conoscenza del dies a quo per l’eventuale impugnazione. Orbene, poiché il ricorso al G.U.R. risulta essere stato depositato dal Sig.Domenico Giordani il 16.10.2008 e, dunque, ben oltre il termine di due giorni a far data dal 9.10.2008 lo stesso appare tardivo. La decisione della C.A.F. della FITeT impugnata in questa sede, si limita a riferire, nella prima pagina, le motivazioni del ricorso del Sig.Giordani senza, ovviamente, farle proprie in ordine alla tempestività della domanda, limitandosi alla declaratoria di improponibilità del ricorso avanti alla medesima C.A.F., ai sensi dell’art.36 comma 8 dello Statuto Federale, per incompetenza. Infatti l’art. 40 dello Statuto prevede che la competenza a decidere sia del Consiglio Federale. Il Collegio arbitrale ritiene che la sentenza impugnata sia priva di vizi logico giuridici laddove sostiene l’incompetenza della medesima C.A.F. a decidere in ordine alla questione: l’art.36 comma 7 dello Statuto FITeT prevede chiaramente l’inappellabilità delle decisioni del Giudice Unico Regionale in ordine alle cariche territoriali. Pertanto, l’istanza deve essere rigettata. SULLE SPESE Le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 100,00 per competenze e € 300,00 per onorari, oltre accessori di legge. Riguardo agli onorari il Collegio arbitrale, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, condanna il Sig. Domenico Giordani, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.  Condanna, altresì, le parti - Sig. Domenico Giordani e Federazione Italiana Tennis Tavolo - al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale: 1. rigetta l’istanza proposta dal Sig. Domenico Giordani; 2. condanna il Sig. Domenico Giordani al pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in parte motiva 3. condanna il Sig. Domenico Giordani, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come liquidati in parte motiva 4. condanna, altresì, le parti – Sig. Domenico Giordani e Federazione Italiana Tennis Tavolo – al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità dei voti in data 6 aprile 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Guido Cecinelli F.to Carlo Guglielmo Izzo F.to Aurelio Vessichelli

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