CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 04 maggio 2009 –  S.S. Juve Stabia S.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. MARIO ANTONIO SCINO – PRESIDENTE AVV. AURELIO VESSICHEL

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it

Lodo Arbitrale del 04 maggio 2009 –  S.S. Juve Stabia S.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

IL COLLEGIO ARBITRALE

AVV. MARIO ANTONIO SCINO – PRESIDENTE

AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 0120 del 15 febbraio 2009 promosso da: S.S. Juve Stabia S.p.a., con sede in Castellammare di Stabia (NA), Via G. Cosenza n. 283, cod. fis. e P. Iva 04246411211, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Capasso, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone e dal Dott. Vincenzo Fogliamanzillo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale – Isola A/7 parte istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 11 agosto 2008 il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Ennio Giovanni Gregorio, quale Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Juve Stabia S.p.a., contestando le seguenti violazioni: A) quella «di cui all’art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. V, punto 1) dell’All. A del C.U. 93/A del 5.5.08, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistivo, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 207.000,00»; B) quella «di cui all’art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. III, lett. B), punto 4) dell’All. A del C.U. 93/A del 5.5.08 per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo». La Società, invece, era chiamata a rispondere «a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte a proprio Presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti». La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 18/CDN del 18 settembre 2008, dichiarava entrambi i soggetti deferiti responsabili di quanto ascritto nei loro confronti e, conseguentemente, irrogava al Sig. Gregorio l’inibizione per otto mesi e alla S.S. Juve Stabia S.p.a. la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella stagione 2008/2009. Contro tale decisione, il Sig. Gregorio e la Società proponevano appello innanzi alla Corte di Giustizia Federale, la quale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 77/CGF del 10 dicembre 2008, respingeva le istanze presentate, confermando la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Avverso tale decisione, la S.S. Juve Stabia S.p.a. proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; in data 19 gennaio 2009 veniva fissato l’incontro di conciliazione, nel quale erano presenti la Società ricorrente, in persona del Dott. Giuseppe Balzano, e la F.I.G.C. rappresentata dall’Avv. Stefano La Porta. In quella sede, il Conciliatore Prof. Avv. Domenico La Medica, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 15 febbraio 2009 Prot. n. 0120, la S.S. Juve Stabia S.p.a. proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; l’Avv. Aurelio Vessichelli veniva nominato quale Arbitro della parte istante il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, l’Avv. Mario Antonio Scino che, in data 10 marzo 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Avv. Mario Antonio Scino (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro) e Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 19 marzo 2009 presso la sede dell’arbitrato. La S.S. Juve Stabia S.p.a. formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, riconosciuta la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dall’istante, contrariis reiectis, provvedere come segue: A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., assunta nella riunione del 14 Novembre 2008 e pubblicata sul C.U. n. 77/CGF del 10 dicembre 2008, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla S.S. JUVE STABIA S.p.a. avverso la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, inflitta alla predetta Società dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 18/CDN del 18 Settembre 2008 e notificata alla parte interessata il 19 Settembre seguente, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle violazioni (art. 8 comma 5 del C.G.S., in relazione sia al par. V, punto 1 dell’All. A al

C.U. n. 93/A del 5 Maggio 2008 sia al par. III, lett. B, punto 4 dell’All. A. al medesimo Comunicato Ufficiale) ascritte al suo legale rappresentante sig. GREGORIO Ennio Giovanni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale dell’11 Agosto 2008 (Prot. N. 688/111 pf 08-09/SP/blp); B) per l’effetto, dichiarare l’annullamento della prefata sanzione della penalizzazione di due punti in classifica ovvero, in subordine, della sua commutazione in ammenda od, in via ulteriormente degradata, della riduzione della stessa ad un punto; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite». Con atto del 9 marzo 2009 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude per il rigetto delle domande attrici, in quanto infondate. In ogni caso con la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati, ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS». All’udienza del 19 marzo 2009, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. All’esito, il Collegio si riservava e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche. MOTIVI 1. La S.S. Juve Stabia S.p.a. ricorre affinché venga annullata la decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. In particolare deduce quanto segue. I. In primo luogo, la S.S. Juve Stabia S.p.a. contesta la tesi accusatoria propugnata dal Procuratore Federale, e fatta propria dagli Organi Giudicanti tanto in primo grado quanto in secondo grado, in quanto ritiene insussistenti le violazioni ad essa attribuite all’atto del deferimento. In particolar modo, la società ricorrente osserva, in relazione alla mancata presentazione nel termine del 30 giugno 2008 della fideiussione bancaria di € 207.000,00, come tale presunta inadempienza non sia stata contestata dalla Covisoc con l’atto dell’11 luglio 2008, da cui trae origine l’originario deferimento. Poi, per quanto riguarda la seconda violazione attribuita alla società, vale a dire quella relativa l’omessa trasmissione entro il 30 giugno 2008 della dichiarazione da parte del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale dell’avvenuto versamento dei contributi all’Enpals, la S.S. Juve Stabia S.p.a. rileva come tale documentazione sia stata depositata presso la Covisoc in data 30 giugno 2008 all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato 2008/2009. II. La difesa della ricorrente osserva che, nell’ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità in capo alla Società, la contestazione mossa nei propri confronti debba essere unicamente limitata «alla sola mancata presentazione della fideiussione bancaria, non essendo minimamente in discussione […] la regolarità della posizione E.N.P.A.L.S. al 30 Giugno 2008». III. Da ultimo, la difesa della S.S. Juve Stabia S.p.a. contesta, comunque, la misura della penalizzazione ad essa inferta dalla Corte di Giustizia Federale, ritendola «del tutto eccessiva e spropositata». In particolare, la ricorrente ritiene che la stessa debba essere ridotta ad un unico punto di penalizzazione, dal momento che le contestazioni addebitate alla società debbono essere qualificate come «un unico inadempimento». 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie siano rigettate, perché infondate nel merito. I. In primo luogo, la F.I.G.C. sostiene che il Comunicato Ufficiale 93/A del 5 maggio 2008, al paragrafo V, punto1) dell’All. A stabilisce chiaramente come le società, entro il termine del 30 giugno 2008, debbano depositare presso la Lega PRO la garanzia fideiussoria, scontando, in caso di ritardo in tale adempimento, la penalizzazione di un punto nel campionato 2008/2009. La difesa della resistente, conseguentemente, osserva che la S.S. Juve Stabia S.p.a. ha, invece, depositato tardivamente la garanzia

fideiussoria, vale a dire in data 9 luglio 2008, e che la segnalazione fatta dalla Covisoc alla Procura federale è stata predisposta proprio alla luce del ritardo nella presentazione della fideiussione da parte della società ricorrente. II. In secondo luogo, la difesa della F.I.G.C., per ciò che attiene alla contestazione avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi Enpals, pone l’attenzione sulla circostanza che, alla data del 30 giugno 2008, «non era stato ancora raggiunto alcun accordo tra la Juve Stabia e l’ENPALS per la dilazione del debito relativo ai contributi dovuti per il periodo da dicembre 2007 a maggio 2008»; detto accordo è intervenuto solo in data 15 luglio 2008. La difesa della resistente, facendo espresso riferimento alla disposizione contenuta al punto III lettera B comma 4 del C.U. 93/A, la quale prescrive l’obbligo per le società di «depositare presso la Co.Vi.So.C. […] la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione […] in caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori», osserva, quindi, che alla data del 30 giugno 2008 non era stata concessa alla società la dilazione da parte dell’Enpals, né era stata depositata alla Covisoc alcuna documentazione attestante la dilazione concessa. III. Da ultimo, la difesa della F.I.G.C. contesta la tesi di controparte volta a considerare le due violazioni a quest’ultima addebitate come «un unico inadempimento», dal momento che i due adempimenti, non rispettati dalla S.S. Juve Stabia S.p.a., trovano collocazione in due diverse sezioni

dell’Allegato A al C.U. 93/A. In più, rileva la F.I.G.C., che «a ciascuna delle prescrizioni violate dalla Juve Stabia è associata una distinta norma sanzionatrice, che […] prevede la sanzione di un punto in classifica per ciascun inadempimento: di talché, quand’anche le inosservanze avessero avuto ad oggetto inadempimenti contenuti nello stesso paragrafo, la società avrebbe dovuto essere sanzionata con tanti punti in classifica quanti erano gli inadempimenti». 3.

Con riferimento al mancato deposito della fideiussione bancaria, il collegio rileva che tale circostanza non è oggetto di contestazione da parte della società sportiva – e anzi, risulta essere stata ammessa dagli stessi interessati – per cui può ritenersi inequivocabilmente dimostrata. Il mancato rispetto del termine costituisce, inevitabilmente, violazione dell’art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione all’allegato A), par. V, punto 1, del C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008. A nulla rileva, ad avviso di questo Collegio, il fatto che dell’inadempimento non sia fatta segnalazione nella nota della CO.VI.SO.C. dell’11 luglio 2008. Infatti, come evidenziato anche dalla Federazione, ciò può agevolmente spiegarsi con la considerazione che la normativa in esame, nel rimettere alla CO.VI.SO.C. la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al campionato 2008/2009, fissa nell’11 luglio 2008 il termine ultimo per lo svolgimento della relativa istruttoria; concedendo, in tal modo, alle società un lasso temporale (dal 30 giugno all’11 luglio 2008) per sanare eventuali inadempimenti. L’utilizzo di tale lasso temporale, se permette alle società di evitare la decisione di non ammissione al campionato, non fa, però, venir meno l’irregolarità derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno, così come previsto dal par. V, punto 1 e, nello stesso paragrafo, sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2008/2009. Per quanto riguarda la questione relativa al mancato rispetto dell’adempimento richiesto all’allegato A), par. III, lett. B), punto 4, del C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008, risulta documentalmente dimostrato che, in data 27 giugno 2009, la società ha provveduto a richiedere, con due distinte istanze, una dilazione di novanta giorni del debito residuo pendente con l’ENPALS e che tali domande sono state accettate il successivo 14 luglio. Ritiene questo Collegio che, come correttamente evidenziato nella decisione della Corte di Giustizia Federale, la concessione delle dilazioni costituisce atto di accettazione di proposte negoziali, in quanto dirette a modificare preesistenti rapporti giuridici patrimoniali, e, pertanto, sono assoggettate, in difetto di diversa disciplina speciale, alla normativa generale in materia contrattuale dettata dagli artt. 1321 e ss. del codice civile.

La riconducibilità delle concessioni di dilazione al genus di accordi trova conferma anche dal tenore letterale dell’allegato A), il quale, nell’indicare la documentazione da produrre, fa espressamente menzione, agli eventuali possibili «[…] accordi per dilazione concessi dagli enti impositori […]». A ciò consegue che la data di perfezionamento degli accordi con i quali sono stati convenute le dilazioni in oggetto va individuata, ai sensi dell’art. 1326 c.c., nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione e, dunque, nel caso in esame, non prima del 14 luglio 2008. Può, in ogni caso, osservarsi che, quand’anche non si convenisse con l’impostazione seguita, la tesi prospettata dalla società – secondo cui la dilazione dovrebbe ritenersi perfezionata al momento della presentazione della domanda in considerazione dell’efficacia retroattiva dell’accettazione dell’ente impositore – non potrebbe, comunque, trovare accoglimento. Infatti, dalla documentazione agli atti emerge che la concessione delle dilazioni è stata resa possibile dall’avvenuto pagamento da parte dell’istante delle rate mancanti del piano di rateazione dei debiti contributivi pregressi, effettuato il 9 luglio 2008, ossia successivamente allo spirare del termine per la relativa produzione documentale. Deve, pertanto, concludersi che solo successivamente a tale ultima data è stato rimosso l’ostacolo per l’accoglimento delle istanze di dilazione, per cui non appare possibile ipotizzare una retroattività degli effetti delle accettazioni delle stesse ad un’epoca antecedente al 9 luglio. 4. Va, infine, esaminato l’ultimo motivo di doglianza della società stabiese, formulato in via gradata, consistente nella necessità di valutare le condotte ad essa imputate quali integranti gli estremi di un “unico inadempimento” e, in quanto tale, destinato ad essere sanzionato con un solo punto di penalizzazione. In proposito, osserva questo Collegio che le due inadempienze contestate presentano caratteri radicalmente diversi sotto il profilo oggettivo, come del pari sono diverse le finalità perseguite con le relative norme prescrittive, l’una volta ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria da parte delle singole società calcistiche degli oneri derivanti dalla partecipazione al campionato, l’altra diretta ad assicurare la regolarità della situazione contributiva con riferimento ai tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo e, dunque, il corretto funzionamento del sistema previdenziale e assicurativo del settore. A conferma di tale assunto può evidenziarsi che le stesse sono trattate in distinti paragrafi dell’allegato A), sintomo evidente della diversità ontologica delle condotte e delle relative disposizioni prescrittive. Conseguentemente, non appaiono sussistere i presupposti per ritenere omogenee le inadempienze accertate, ai fini della richiesta riduzione della sanzione per effetto della sussunzione delle inadempienze medesime sotto un onnicomprensivo precetto sanzionatorio. Non pertinenti risultano i precedenti richiamati dalla società istante, in quanto relativi, al contrario, a situazioni in cui le inadempienze attenevano alla medesima norma prescrittiva, così come descritta nel relativo paragrafo dell’allegato A). Tutte le altre domande ed eccezioni formulate debbono ritenersi assorbite. 5. Le spese e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.300 (milletrecento) per competenze e onorari, oltre accessori di legge. Anche le spese e i compensi arbitrali seguono le soccombenza e, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di fatto delibate ed i documenti esaminati, vengono liquidati in complessivi € 4.000 (quattromila) oltre accessori. Infine, anche i diritti amministrativi vengono posti a carico della parte soccombente. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale: I. rigetta l’istanza proposta dalla S.S. Juve Stabia S.p.a.; II. condanna la S.S. Juve Stabia S.p.a. al pagamento delle spese e degli onorari di difesa, liquidati come in parte motiva; III. condanna la S.S. Juve Stabia S.p.a., fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e dei compensi arbitrali, come liquidati in parte motiva; IV. condanna, altresì, la S.S. Juve Stabia S.p.a. al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; V. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità dei voti in data 4 maggio 2009 e sottoscritto in numero di tre originali. Roma, 4 maggio 2009 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. – Stadio Olimpico / Curva Sud F.TO MARIO ANTONIO SCINO

F.TO AURELIO VESSICHELLI F.TO AVV. MAURIZIO BENINCASA

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