F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 1. RICORSO DELLA VIRTUS NONE A.S.D. AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

1. RICORSO DELLA VIRTUS NONE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NONE/VIRTUS BRICHERASIO DEL 18.3.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007)

La Virtus None A.S.D. ha proposto, in data 11.4.2007, reclamo avverso le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare e pubblicate con il Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007, a seguito del reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Bricherasio. In tale reclamo si adduceva che, in occasione della gara del Campionato di 2^ Categoria Virtus None/Virtus Bricherasio, disputatasi il 18.3.2007, e terminata con il risultato di 3 a 1 a favore della Virtsu None, quest'ultima squadra aveva schierato i calciatori Alessio Ambrogio, Angelo Rovelli e Donato Pellegrini in posizione irregolare, poiché non utilizzabili in gare della Lega Nazionale Dilettanti, in quanto tesserati per il settore giovanile. A seguito di tale reclamo, pertanto, la Commissione Disciplinare rilevato che i giocatori sopra menzionati risultavano tesserati per il settore giovanile della società None e che alcuni di loro risultavano anche sprovvisti di valido certificato medico, aveva ritenuto la gara invalidata ai sensi dell'articolo 12, n. 5, lett. a) C.G.S.. La Commissione, inoltre, aveva deliberato di infliggere alla A.S.D. None la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 180,00, di squalificare il calciatore Angelo Rovelli per una giornata di gara, di inibire il dirigente accompagnatore della società Virtus None, signor Antonio Pellegrino, sino al 30.6.2007. La Virtus None A.S.D. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale avverso tali decisioni, affermando di esser venuta a conoscenza del ricorso proposto dalla A.S.D. Virtus Bricherasio solamente tramite il Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007, contenente il giudizio negativo nei suoi confronti della Commissione Disciplinare, e di aver ricevuto solamente il giorno 7.4.2007 la raccomandata, inviata il 5.4.2007, con cui la A.S.D. Virtus Bricherasio annunciava tale reclamo. La Virtus None A.S.D., pertanto, rilevando una violazione del proprio diritto di interloquire nel procedimento, si è appellata alla disposizione contenuta all'articolo 29, comma 9, C.G.S. chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.S.D. Virus Bricherasio. Questa Corte di Giustizia Federale, rilevando come la condotta della A.S.D. Virus Bricherasio integri un'inosservanza delle formalità di cui al comma 5 del medesimo art. 29 C.G.S., ai sensi del quale "tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte". Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Virtus None A.S.D. di None (Torino), annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, ripristina il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella gara Virtus None/Virtus Bricherasio del 18.3.2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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