F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 5. RICORSO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

5. RICORSO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO

FABIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 92 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007)

La A.S.D. Roma VIII ha proposto reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Com. Uff. n. 113 pubblicato del 14.6.2007. La compagine laziale, sull’assunto ammutinamento dei proprio calciatori, rei, a suo dire, di aver abbandonato gli allenamenti e l’attività agonistica, lasciando la società, in lotta per la salvezza, priva di strumenti per poter sperare nella permanenza nella serie promozione, li deferiva, ai sensi dell’art. 92 comma 1 e 4 N.O.I.F., alla competente Commissione Disciplinare al fine di veder riconosciute le sue ragioni. Tuttavia il Giudice di I° Grado, con la delibera in epigrafe indicata, ritenendo non sussistenti gli illeciti contestati, proscioglieva tutti i calciatori chiamati in causa dall’A.S. Roma VIII. Avverso tale decisione, interpone appello a questa C.G.F. l’A.S. Roma VIII. Le motivazioni adottate dalla società reclamante in questa sede, che costituiscono, sostanzialmente, repliche alle deduzioni offerte dai calciatori in prime cure, possono riassumersi come segue: - dalla decisione di ritirare la squadra dal Campionato al giorno della convocazione dei calciatori per comunicare loro che il Campionato continuava sono passati solo 16 giorni e precisamente la pausa è stata dal 22.12.2006 all’8.1.2007 esattamente il periodo natalizio, quindi non determinante ai fini dello stato fisico; - dal giorno della convocazione dell’8.1.2007 i sigg.ri calciatori deferiti si sono presentati direttamente il 14.1.2007 alla gara con il Torbellamonaca; - non vi è stato alcun avvicendamento sia nella conduzione tecnica che in quella dirigenziale. L’allenatore, signor Vergili Lino, si era dimesso il 19.11.2006 ed al suo posto nella settimana successiva è subentrato il signor Cervelloni Maurizio che sedeva in panchina già dalla gara successiva del 26 novembre. Vi è rimasto fino al 25.2.2007, quando si è dimesso insieme ai calciatori in questione come risulta ampiamente documentato dalle liste gare allegate al presente che la Commissione Disciplinare aveva riferito di conoscere e invece pare non ne abbiano tenuto affatto conto. Stessa cosa dicasi per i dirigenti che erano e sono riamasti sempre gli stessi con l’unica eccezione del Marronaro che però aveva dato le dimissioni in concomitanza con le dimissioni del mister Vergili; - dall’8.1.2007 cioè quando sono stati convocati di nuovo i calciatori non vi è stata alcuna “serie di abbandoni dalla rosa dei calciatori più esperti” in quanto gli stesse, ovvero numero 3

calciatori andarono via con le dimissioni del mister Vergili Lino e cioè nel mese di dicembre 2006 con gli svincoli suppletivi; - il comunicato letto ai calciatori dopo la gara di Genazzano è stato un atto dovuto a seguito di una pessima figuraccia di scarso impegno: sono stati richiamati tutti i calciatori ad un maggior impegno ricordandogli che l’A.S.D. Roma VIII, tra l’altro, alla maggior parte di loro aveva rilasciato i fogli di svincolo a luglio 2006 in fase di tesseramento; - al calciatore Forte, poi, non è stato mai riferito di lasciare la squadra, se lo ha fatto è stata solo una sua decisione esclusiva; non ci risulta infatti alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’A.S.D. Roma VIII e comunque dopo l’abbandono lo stesso si è allenato presso il Torbellamonaca insieme al calciatore Trassi Marco; - la Commissione Disciplinare non ha tenuto in alcun conto le nostre memorie scritte nonché quelle verbali ma ha ritenuto valide le dichiarazioni di sette giovani calciatori facendoli passare per vittime!; - la Commissione Disciplinare addirittura formula giudizi di merito su come dovrebbe organizzarsi una società sportiva per un campionato di Promozione definendolo “un campionato tecnicamente ed organizzativamente elevato” giudicando così il nostro operato dall’esterno e mettendo in dubbio la nostra organizzazione amministrativ-tecnico-economica…… . La società appellante, infine, si diffonde nell’esposizione delle caratteristiche degi impianti sportivi nella sua disponibilità, sottolineando come gli stessi siano di prima qualità. Tanto premesso, l’esame dei copiosi documenti versati in atti, e le dichiarazioni offerte dai calciatori interessati dalla vicenda, consentono di affermare con tranquillante certezza che il comportamento tenuto dagli stessi sia esente da responsabilità. Condivisibili, infatti, risultano le motivazioni espresse dalla Commissione Disciplinare di I° Grado che con accuratezza ed iter logico motivazionale immune da censure, giunge alla conclusione del proscioglimento; decisione che deve, oggi, essere confermata con la conseguenza che il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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