F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 7. RICORSO DEL SIGNOR GIANNINI MARIO A
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009
7. RICORSO DEL SIGNOR GIANNINI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA A TUTTO IL 5.04.2008 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico – Com Uff. n. 50 del 14.6.2007)
In data 12.6.2007, il signor Giannini Mario ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, ora Corte di Giustizia Federale, avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 14.6.2007. Con tale provvedimento, il Giudice Sportivo di 2° Grado infliggeva al reclamante la sanzione dell’inibizione a tutto il 5.4.2008, seguito deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico per violazione dell’art. 3 C.G.S.. In fase di udienza l’avv. Cozzone, difensore del Giannini, eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento in quanto la notifica della delibera era stata inviata alla società e quindi mai notificata direttamente all’interessato. La C.G.F. rileva la fondatezza dell’eccezione proposta. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Giannini Mario, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale, attualmente competente, presso il Comitato Regionale Molise. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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