F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 8. RICORSO DEL SIGNOR ARLEO PASQUALE AVVER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009

8. RICORSO DEL SIGNOR ARLEO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

(Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 13.06.2007)

Con atto del 6.7.2007, il signor Pasquale Arleo proponeva formale reclamo avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di cui al Com. Uff. n. 141, che, riconoscendo la fondatezza dell’addebito contestato, gli irrogava la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni: a) la propria assoluta buona fede nella vicenda che aveva dato luogo all’addebito disciplinare; b) l’eccessività della sanzione inflitta, anche in relazione a pregressi giudizi di casi similari. Nel corso della riunione intervenivano, per la Procura Federale, il dott. Palazzi, che insisteva per la conferma del provvedimento, e per l’incolpato l’avv. Chiacchio che ribadiva i motivi di reclamo, illustrandoli oralmente. Interveniva altresì personalmente il signor Arleo, che nulla aggiungeva rispetto al contenuto del ricorso ed all’illustrazione del proprio difensore. Non si pone il problema della sussistenza dei motivi di addebito, perché il signor Arleo, con comportamento collaborativo e leale ha riconosciuto di aver prestato, nell’ambito della medesima stagione, la propria attività, sia pur in tempi diversi e consecutivi, per due Società diverse. Ritiene però la C.G.F., che la sanzione inflitta all’incolpato sia stata eccessiva, non avendo tenuto conto il primo giudice, nella propria determinazione sanzionatoria, le seguenti circostanze, che avrebbero dovuto indurlo ad altra determinazione meno afflittiva: a) in primo luogo, va riconosciuto all’incolpato il comportamento corretto e leale d’aver confessato la propria responsabilità; b) l’opera prestata dal signor Arleo per l’A.S. Calcio Potenza S.r.l. (Beretti) si è sostanziata in sole 5 sedute di allentamento, aventi finalità forse più amatoriali che professionali, atteso che nella detta squadra militava il proprio figlio; c) in effetti, instaurato il rapporto professionale con la società F.C. Lavello, l’incolpato ha cessato comunque ogni rapporto con l’A.S. Calcio Potenza, e ciò avvalora la circostanza che i pregressi allenamenti con la detta ultima squadra non erano riconducibili ad un vero legame professionale, che non appare peraltro mai formalizzato; d) da ultimo, ma non per ultimo, valutate congiuntamente tutte le dedotte circostanze, la comparazione del caso in esame con precedenti similari, talvolta anche più gravi, ma sanzionati i maniera minore, induce a ritenere che la pena irrogata sia stata eccessiva e particolarmente affittiva, per cui ritiene codesto Giudice di dover riportare ad equità nei termini di cui al dispositivo, il rapporto precetto – sanzione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arleo Pasquale, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante sino al 13.9.2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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