F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009 2) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009

2) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DELLA GARA RAVENNA/BOLOGNA DEL 9.02.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.02.2008)

Con tempestivo ricorso del 18.2.2008 la società Ravenna Calcio S.r.l. ha proposto gravame avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Ravenna/Bologna, valevole per il campionato di Serie B, del 9.2.2008 pubblicata sul Com. Uff. n. 184 del 10.2.2008. Con i motivi scritti la ricorrente ha rilevato che la decisione impugnata, sotto il profilo dei tre addebiti di responsabilità enunciati dal Giudice Sportivo, risultava non adeguatamente motivata e del tutto carente in relazione alla condotta asseritamente tenuta dal signor Fabbri Gianni e dal collaboratore Casalboni Ido, oltre che eccessiva rispetto all’entità dei fatti commessi. All’udienza del 22.2.2008 compariva davanti a questa Corte di Giustizia Federale il difensore della ricorrente il quale illustrava i motivi scritti confermando le richiesta conclusive ivi specificate. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Pur osservando, preliminarmente, questa Corte di Giustizia Federale, che non può sottacersi che la motivazione della decisione impugnata non appare del tutto congrua e chiara, rileva, peraltro, che la sanzione dell’ammenda, così come complessivamente determinata, è comunque rispondente, nella misura indicata, al complesso delle condotte sanzionate, ovvero: - alle gravi condotte poste in essere dal sgnor Fabbri Gianni che, quale dirigente accompagnatore ufficiale, rappresentava, ex art. 66 n. 4 N.O.I.F., la società, e dal collaboratore signor Casalboni Ido; - all’omesso controllo, da parte dei responsabili della detta società ospitante, dello spogliatoio arbitrale, non essendo stato impedito a persona non autorizzata di accedervi e di rivolgere agli Ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose; - ai cori ingiuriosi verso gli Ufficiali di gara verificatisi sugli spalti. Per questi motiv la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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