F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009 4) RICORSO DELL’ ASCOLI CALCIO 1898 S.P

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009

4) RICORSO DELL’ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SOMMESE VICENZO SEGUITO GARA ASCOLI/LECCE DEL 12.2.2008

(Delibera del giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n . 189 del 13.2.2008)

L’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n. 189 del 13.2.2008 con la quale è stata disposta la squalifica per due giornate effettive di gara a Sommese Vincenzo. La sanzione è stata applicata per aver egli rivolto parole offensive nei confronti dell’assistente dell’arbitro al 10° minuto del primo tempo della gara Ascoli/Lecce giocata ad Ascoli il 12.2.2008, quarta giornata di ritorno del campionato Serie B Tim. Il ricorso è infondato. La parte ricorrente ha impostato il gravame su due considerazioni: la prima attiene alla sussistenza del fatto contestato in quanto, ad avviso del Sommese, la frase era stata indirizzata non all’assistente dell’arbitro ma ad altro giocatore della squadra avversa che lo aveva colpito con un fallo da dietro. La seconda attiene alla natura non offensiva della espressione rivolta per ben due volte all’assistente dell’arbitro. Quanto alla prima considerazione il Collegio ha ritenuto di contattare l’assistente dell’arbitro, il quale ha confermato quanto indicato nel rapporto di gara, ed in particolare che il Sommese gli ha indirizzato le parole in questione; il tutto è da ritenersi, secondo l’assistente, in quanto gli rimproverava di non aver segnalato all’arbitro un presunto fallo dallo stesso Sommese subito per opera di un giocatore della squadra avversaria. A prescindere dalla natura probatoria privilegiata che ha il referto arbitrale e dalla conferma suddetta, il fatto contestato trova parziale conferma dalla stessa deposizione del Sommese che ha riconosciuto di aver pronunciato le parole contestate guardando il guardalinee che gli era di fronte e non l’avversario che gli aveva commesso il presunto fallo. Infondata è anche la seconda considerazione in quanto alla parola profferita ripetuta due volte dal Sommese, non può che attribuirsi un significato irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Né ha pregio il richiamo alla giurisprudenza penale in quanto è evidente che l’illiceità penale si fonda su presupposti completamente diversi dalla mera illiceità sportiva. L’ordinato svolgimento di una competizione sportiva presuppone il rispetto di elementari regole di correttezza a prescindere dai limiti dell’illecito penale. Va anche rilevato che se è vero che l’uso frequente della suindicata espressione ha attenuato il significato osceno riconducibile al suo contenuto letterale non di meno l’espressione è rimasta, nel senso comune, di significato irriguardoso e offensivo e, come tale, è percepita dalla maggioranza dei consociati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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