F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009 2) RECLAMO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009

2) RECLAMO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 10.6.2008 INFLITTA AL CALCIATORE FEDERICI DANIELE SEGUITO GARA 60° TORNEO MONDIALE DI CALCIO GIOVANILE “COPPA CARNEVALE 2008” EMPOLI/INTERNAZIONALE DELL’11.2.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 195 del 20.2.2008)

Nel corso dello svolgimento del 60° Torneo Mondiale di calcio giovanile “Coppa Carnevale 2008” e, in particolare, in relazione alla gara Empoli/Internazionale, disputata in data 11.2.2008, la Commissione del Torneo infliggeva al calciatore Daniele Federici la squalifica fino al 14.2.2008. All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro citato, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, aumentando la sanzione inflitta dalla Commissione del predetto Torneo, squalificava a tutto il 10.6.2008 il calciatore Daniele Federici per avere, dopo essere stato espulso, rivolto al direttore di gara ed al suo assistente espressioni irriguardose ed offensive. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale lamenta (i) l’incompetenza del Giudice Sportivo Nazionale e la conseguente nullità del provvedimento dallo stesso emesso in ragione della competenza, nel caso di specie, della Commissione speciale del Torneo de quo, nonché del generale principio del ne bis in idem, attesa la già avvenuta emissione, per il comportamento tenuto dal Federici, di una sanzione ad opera della predetta Commissione, (ii) l’eccessiva entità della sanzione, comminata dal Giudice Sportivo Nazionale e derivante da un comportamento (quello, appunto, del giocatore Federici Daniele) non provato attraverso filmati. Pertanto, la società ha richiesto (i) la nullità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Nazionale, (ii) la riduzione della sanzione (iii) o, in via subordinata, l’applicazione della sospensione condizionale della stessa. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.3.2008, è presente il calciatore signor Federici con il proprio difensore di fiducia, Avv. De Carolis, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione sollevata di incompetenza del Giudice Sportivo Nazionale risulta infondata, in quanto la Commissione speciale del Torneo “Coppa Carnevale” è legittimata a comminare sanzioni soltanto nell’ambito e per la durata del predetto torneo, secondo quando stabilito dall’art. 9 del regolamento di quest’ultimo. Ne consegue che, qualora la violazione, commessa durante la gara in questione, meriti una pena superiore rispetto a quella che la Commissione de qua è legittimata ad infliggere (come nella fattispecie in esame), l’autorità competente, nel caso di specie Giudice Sportivo Nazionale, dovrà adeguare tale sanzione. Nessun doppio giudizio ha, quindi, avuto luogo, dal momento che il Giudice competente ha reso la sanzione, già inflitta al signor Federici, proporzionata rispetto alla violazione commessa con il proprio comportamento, alla stregua dei criteri dettati dall’art. 19 n. 4 del vigente C.G.S.. In ordine all’eccezione di difetto della prova del comportamento tenuto dall’atleta, la Corte evidenzia come l’art. 35, comma 1.1 C.G.S. conferisce al rapporto dell’arbitro piena prova dei fatti in essi descritti Non potrà, infine, essere accolta la richiesta di sospensione condizionale della sanzione applicata al signor Federici, in quanto, come, tra l’altro, confermato nel ricorso, non è un istituto previsto dalle norme vigenti, né la Corte ritiene, sulla base di precedenti sentenze di questo Collegio, di dover dar corso ad un filone giurisprudenziale in tal senso. La Corte, in ogni caso, ritiene che sia più opportuno ridurre la squalifica, per maggiore congruità della stessa, fino a tutto l’11.4.2008. Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la squalifica inflitta a tutto l’11.4.2008. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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