F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009 3) RECLAMO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009

3) RECLAMO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE PAPADOPULO SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL 26.1.2006

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Lecce/Frosinone, disputato in data 26.1.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida ed infliggeva all’allenatore della U.S. Lecce S.p.A., signor Giuseppe Papadopulo, l’ammenda di € 5.000,00, per avere, durante il secondo tempo della predetta gara, rivolto ad alcuni sostenitori della propria squadra, che ne avevano contestato l’operato, espressioni e gesti ingiuriosi. In particolare, il signor Papadopulo, al minuto 48° del secondo tempo di gara, portandosi dietro la propria panchina, inveiva, utilizzando espressioni molto offensive e provocatorie, nei confronti di un gruppo di spettatori, presenti in tribuna centrale, nonché, cercando di individuarli, indicava ripetutamente questi ultimi al servizio d’ordine della propria Società. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.S. Lecce S.p.A., la quale, in sintesi, lamenta l’irragionevolezza dell’entità della sanzione, in quanto il gesto del signor Papadopulo era dettato da un sentimento di esasperazione dovuto ad un reiterato atteggiamento offensivo dei sostenitori de quibus. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.3.2008, nessuno è comparso per la U.S. Lecce S.p.A.. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, tenuto conto dei consolidati criteri sanzionatori dalla stessa utilizzati in fattispecie analoghe, la sanzione inflitta debba essere ridotta. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto

dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, riduce la sanzione inflitta all’ammonizione con diffida ed ammenda di € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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