F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 17 luglio 2009 1) RECLAMO DELL’ A.S. BARI S.P.A. AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 17 luglio 2009

1) RECLAMO DELL’ A.S. BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR PERINETTI CASONI GIORGIO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20

MAGGIO 2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 248 del 22.4.2008)

Con fax del 24.4.2008 la società Bari preannunciava reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe, richiedendo copia degli atti. A seguito della gara Bologna/Bari del 19.4.2008 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Perinetti Casoni Giorgio la sanzione dell’inibizione a tutto il 20.5.2008 “per avere, al 36° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione gravemente insultante”. Tempestivamente pervenivano i motivi di reclami che sottolineavano l’assoluta spropositatezza della sanzione rispetto al, deprecabile,“sfogo” manifestato dal dirigente scaturente da una eccessiva partecipazione emotiva e dall’evolversi agonistico della gara. Ricordava che il Perinetti non aveva precedenti specifici e che al termine della gara si era scusato avanti al direttore di gara e all’organo tecnico. Chiedeva conclusivamente una riduzione della sanzione. Al dibattimento è presente il rappresentante delegato avv. Gironda che si riporta ai motivi di reclamo ed alle conclusioni in esso contenute. Il reclamo può essere accolto. Osserva la Corte che il comportamento del dirigente è sicuramente deprecabile nel modo e nei contenuti manifestati, ma congrua appare la sanzione della inibizione limitatamente al presofferto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Bari S.p.A. di Bari riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al pre-sofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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