F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009

1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTO DEL 6.4.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2007)

La A.S.D. Campobello proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008, infliggeva alla società appellante l’ammenda di € 5.000,00, a seguito dei fatti accaduti durante e alla fine del primo tempo della gara A.S.D. Campobello/S.S.D. Gelbison Cilento Vallo del 6.4.2008. La ricorrente, pur deprecando gli episodi verificatisi nella gara in questione,riteneva eccessiva l’ammenda inflitta e ne chiedeva la riduzione. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Gli episodi contestati alla A.S.D. Campobello e ai propri tesserati, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, sono di gravità tale che per la loro natura e per gli effetti lesivi che hanno determinato non possono essere esaustivamente sanzionati con la sola ammenda, ma, altresì, con la ulteriore punizione sportiva della squalifica del campo, cosi come previsto dall’art, 18 lett. f) C.G.S., che si ritiene congrua determinare in due giornate da scontare nel prossimo campionato di iscrizione. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara (Trapani), conferma la sanzione dell’ammenda ed in riforma della decisione impugnata infligge la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate, per la stagione 2008/2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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