F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 4) RICORSO DELLA U.S.D. CRAZY COLOMBO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009
4) RICORSO DELLA U.S.D. CRAZY COLOMBO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CRAZY COLOMBO-SOMMA DELL’1.12.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 46 del 20.2.2008)
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, con Com. Uff. n. 46 del 20.2.2008 ha condannato la società U.S.D. Crazy Colombo, al risarcimento del furto subito dalla società Somma durante l’incontro Crazy Colombo/Somma disputatasi l’1.12.2007. Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Crazy Colombo presentava reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.2.2008. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.3.2008, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 29, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Crazy Colombo di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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