F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. S.G. GALLARATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE CORDONE DAVIDE ED ALTRI TESSERATI DELLA SOCIETÀ U.P. GALLARATESE

(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 34 del 6.3.2008)

La società Gallaratese A.S.D., con istanza del 31.3.2008 ha chiesto la revocazione della delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, la quale, in relazione all’atto di deferimento della Procura Federale, aveva comminato la squalifica per due gare al calciatore Davide Cordone nonchè un mese di inibizione a Roberto Buzzi, Fabio Fumagalli e Giorgio Carmesoni. A fondamento dell’istanza veniva dedotto l’asserito travisamento di fatto per aver ritenuto che fosse sufficiente la raccomandata inviata dalla U.P. Gavirate Calcio all’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. per considerare tesserato un calciatore, mentre tale lettera non avrebbe dovuto considerarsi come costitutiva del diritto di far giocare il Cordone. Il ricorso è inammissibile. La Corte osserva che la dedotta violazione non appare riconducibile ad alcuna delle ipotesi di revocazione contemplate dall’art. 39 C.G.S. Il ricorrente deduce infatti un asserito errore di diritto individuato “nell’erronea valorizzazione di un documento” e non già “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa” che giustificherebbe – stando al tenore del punto e) della richiamata disposizione –un ricorso per revocazione. Da qui l’evidente inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese di Gallarate (Varese).

Dispone incamerarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it