F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 1) RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS 1905 AV
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009
1) RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TANNINI SALVATORE SEGUITO GARA CALANGIANUS/ISOLA LIRI DEL 13.04.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 14.4.2008)
Visto il preannuncio di reclamo inoltrato dall’ F.B.C. Calangianus1905 il 16.4.2008 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale resa pubblica il 14.4.2008 con Com. Uff. n. 114; visto altresì il tempestivo invio degli atti Ufficiali da parte della Segreteria di questa Corte avvenuto, mezzo fax, il 17.4.2008 e la contestuale avvenuta ricezione degli stessi da parte della società reclamante; considerato altresì, che il sodalizio sardo non inviava motivato gravame nei termini di rito così come disposto dall’art. 38, comma 2 C.G.S.. Ritenuto che siffatto comportamento evidenzi il venir meno in capo all’ F.B.C. Calangianus 1905 del suo interesse a coltivare l’attivazione dello strumento processuale Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus 1905 di Calangianus e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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