F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 2) RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVER
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009
2) RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LISI FRANCESCO SEGUITO GARA MOROLO/CASTELSARDO DEL 20.04.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008)
Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com.Uff. n. 116 del 23.4.2008, irrogava a carico del calciatore Lisi Francesco la sanzione della squalifica per 8 gare effettive per aver spintonato il Direttore di gara. La predetta sanzione veniva determinata, come si legge nel provvedimento impugnato, “per avere spintonato con il petto il Direttore di gara colpendolo alla schiena. L’arbitro preso alla sprovvista, per il colpo ricevuto, accusava una forte e persistente emicrania che perdurava per tutta la serata”. Preso atto che nel reclamo si afferma che l’urto tra il Lisi e il Direttore di gara era avvenuto del tutto fortuitamente in quanto il calciatore, nel corso della gara, si era girato velocemente senza avvedersi che il Direttore di gara era dietro di lui. Considerato che le affermazioni in fatto della reclamante appaiono in contrasto con quanto esposto dal Direttore di gara che nel suo referto precisa : “ il Lisi mi colpiva violentemente alla schiena con il petto” , con tale espressione chiarendo che l’azione del calciatore era stata volontaria e non fortuita. Ritenuto in definitiva che l’episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del giudice sportivo Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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