F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009 1. RICORSO DELLA TERRANOVA TERRACINA BE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009

1. RICORSO DELLA TERRANOVA TERRACINA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE HILTON JUNIOR NEGAO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37/BS dell’11.8.2007)

Con rituale preannuncio al quale ha fatto seguito tempestivo reclamo, la società A.S.D. Terranova Terracina ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti aveva inflitto al calciatore Hilton Junior Negao la sanzione della squalifica per 6 giornate di gara effettive “per avere tenuto condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario a gara terminata, prendendolo e tirandolo per i capelli”, come rilevato dall’arbitro della gara A.S.D. Milano Beach Soccer/A.S.D. Terranova Terracina, disputata l’11.8.2007 e valevole quale semifinale del Campionato Serie A 2007. La società reclamante, pur riconoscendo che il comportamento realizzato dal proprio calciatore fosse censurabile ed ingiustificato, evidenziava che la fattispecie antidisciplinare dovesse essere ricondotta quanto meno in quella di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 19 del C.G.S. (condotta violenta nei confronti di calciatori); si doleva, pertanto, della eccessività della sanzione inflitta rilevando: 1) che il Giudice Sportivo aveva erroneamente inquadrato tale condotta nella fattispecie di cui alla lett. c) del citato art. 19 C.G.S.; 2) che non si era tenuto conto del fatto che il calciatore si era sempre comportato correttamente, tant’è che non era mai stato, in precedenza, disciplinarmente sanzionato. Invocava, infine, il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione determinata da un precedente comportamento antidisciplinare posto in essere da un avversario nei confronti di un suo compagno di squadra. Alla seduta del 21.9.2007 nessuno è comparso per la reclamante. Ciò premesso osserva questa C.G.F. che il reclamo, quoad poenam, è parzialmente fondato. Rileva questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatore a gara terminata, pur assumendo gli aspetti della particolare gravità, può essere valutata come diretta conseguenza della provocazione più sopra riferita, con conseguente riduzione della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Terranova Terracina Beach Soccer di Terracina (Latina) e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Hilton Junior Negao alla squalifica per 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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