F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009 2. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009

2. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/PRO SESTO DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell’11.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/C dell’11.9.2007 ha inflitto alla società Hellas Verona F.C. S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 seguito gara Hellas Verona/Pro Sesto del 9.9.2007, per aver, i suoi sostenitori, intonato ripetutamente cori razzisti nei confronti di calciatori di colore avversari. Avverso tale provvedimento la società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.9.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.9.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di nondare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., dato atto della rinuncia, per l’effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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