F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009 5. RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 21 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 17 luglio 2009

5. RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TREVISO/CHIEVO VERONA DEL 9.9.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 44 dell’11.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 dell’11.9.2007 ha inflitto alla società Treviso F.C. 1993 S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 seguito gara Treviso/Chiedo Verona del 9.9.2007, per aver, i suoi sostenitori, intonato ripetutamente cori razzisti nei confronti di un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento la società Treviso F.C. 1993 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.9.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.9.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., dato atto della rinuncia, per l’effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it