F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009 1) RICORSO DELL’A.S.D. SORA CALCIO 19

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009

1) RICORSO DELL’A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 AL CALCIATORE FOSCA CHRISTIAN SEGUITO GARA S.S. TORRICE/A.S.D. SORA CALCIO 1907 DEL 6.4.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 153 del 15.5.2008)

Con ricorso del la A.S.Dilettantistica Sora Calcio 1907 ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 153 del 15.5.2008. Quest’ultima decisione, sempre su ricorso della A.S.D. Sora Calcio 1907, aveva parzialmente accolto l’impugnazione proposta avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale che, in relazione a fatti relativi alla gara disputata in data 6.4.2008 contro la squadra del Torrice, aveva inflitto l’ammenda di € 2.000,00 a carico della società con diffida del campo, nonchè la squalifica, rispettivamente, fino al 31.10.2008 e fino al 30.6.2008 ai calciatori Fosca Christian, Di Pietra Ivan e Di Vona Daniele. A sostegno dell’appello oggi proposto la Sora Calcio articola una serie di motivi in fatto e in diritto che possono così riassumersi: inesistenza delle violazioni e travisamento dei fatti nel referto, mancanza di motivazione della decisione del Giudice Sportivo e contraddittoria motivazione della commissione disciplinare; disparità di trattamento, esclusione della responsabilità oggettiva, attenuante della provocazione. L’appellante concludeva, preliminarmente, per l’accertamento della inesistenza e nullità o annullabilità del provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo Territoriale, nonchè con la richiesta

di riforma della decisione della Commissione Territoriale del Lazio. Svolgeva poi una serie di domande principali e subordinate. Il ricorso è palesemente inammissibile. E’ noto, infatti, che il sistema di giustizia sportiva, così come delineato dal vigente Codice, si articola su due gradi di giudizio. Il sistema attribuisce ai Giudici Sportivi Territoriali la competenza in

primo grado per i Campionati e le competizioni territoriali (art. 29, comma 1) ed attribuisce il ruolo di Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi territoriali alla Commissione Disciplinare Territoriale (art. 30, comma 1). La Corte di Giustizia riveste, invece, il ruolo di Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della sola Commissione Disciplinare Nazionale (art. 31, comma 1). E’ pertanto evidente che nessuna impugnazione può configurarsi nei confronti di una decisione della Commissione Disciplinare Territoriale la quale è Giudice di secondo grado e statuisce, dunque, in via definitiva. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sora Calcio 1907 di Frosinone e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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