F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX AR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA S.S. PRETURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 CON L’OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTORE DI GARA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRETURO/SAN VITTORINO DEL 14.10.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 del 15.11.2008)

Con comunicazione spedita in data 3.6.2008, la S.S. Preturo presentava formale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C. emessa con Com. Uff. n. 22 del 15.11.2007, per i fatti verificatisi in occasione della gara di Campionato III Categoria, tra S.S. Preturo e A.S.D. San Vittorino disputata a Preturo il 14.10.2007 con cui era stata inflitta alla società reclamane l’ammenda di € 600,00. Nel reclamo si chiedeva la revocazione della decisione sotto il profilo che con comunicazione del 5 maggio precedente l’arbitro avrebbe modificato la versione dei fatti, relativa a violenze e minacce subite ad opera della S.S. Preturo, da cui avrebbe tratto origine la sanzione impugnata. Ciò premesso la Corte rileva che il reclamo è inammissibile, in quanto ai fini della revocazione (o anche della revisione) gli elementi sopravvenuti capaci di dar luogo alla rescissione del precedente giudizio devono possedere carattere, oltre che di decisività, anche di inconfutabile certezza, sì da costituire prova antagonista e prevalente rispetto a quelle considerate ai fini della decisione revocanda. Ora, nel caso di specie è evidente che il carattere in questione manca nella dichiarazione dell’arbitro che, senza una plausibile ragione, ribalta la propria precedente versione dei fatti sì da creare un insuperabile dubbio circa la veridicità dell’ultima dichiarazione. A questa stregua, è evidente che difettano le condizioni per l’accoglimento del reclamo, che va, pertanto, dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Preturo di Preturo (L’Aquila) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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