F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009 1) RICORSO DELL’ U.S.D. MORTIZZA AVVE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009

1) RICORSO DELL’ U.S.D. MORTIZZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRESCHI PAOLO FINO AL 31.5.2010

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 23 del 5.12.2007)

Con telefax del 7.12.2007 la società U.S. Mortizza preannunciava alla C.G.F. reclamo avverso la delibera di cui in epigrafe con cui la Commissione Disciplinare presso il Comitato Emilia Romagna aveva dichiarato inammissibile, per tardività in quanto presentato oltre il settimo giorno successivo alla pubblicazione del Com. Uff. del Giudice Sportivo, il reclamo avverso la sanzione della squalifica sino al 3.5.2010 inflitta al calciatore Freschi Paolo. Al preannuncio sopra indicato la società reclamante non faceva seguire altro. Il reclamo deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 33 C.G.S. in quanto solo preannunciato senza produzione di motivi in via successiva. Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Mortizza di Piacenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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