F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. BARLETTA AVVERSO L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 17 luglio 2009

2) RICORSO DELL’A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO, SEGUITO GARA FASANO/BARLETTA DEL 23.12.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 28.12.2007)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.12.2007, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore Romano Gaetano “per comportamento offensivo nei confronti del pubblico”. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. Avverso tale provvedimento, con atto del 7.1.2008, la A.S.D. Barletta ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, in sede di commisurazione della sanzione inflitta, della circostanza che la condotta del Romano sarebbe consistita in una reazione all’aggressione subita da un suo compagno di squadra, seduto in tribuna, da parte di alcuni sostenitori locali. La società ricorrente assumeva, inoltre, attraverso i propri scritti difensivi, che il Romano non aveva posto in essere alcun comportamento offensivo nei confronti del pubblico, ma lo stesso si era limitato solo a chiedere l’ausilio delle forze dell’ordine per sedare l’aggressione nei confronti del proprio compagno. Reputa questa Corte che il proposto appello non possa trovare accoglimento. L’atteggiamento tenuto dall’incolpato (reazione asseritamente dovuta all’aggressione subita da un suo compagno di squadra) non può essere considerato né causa esclusiva dell’illecito né come circostanza attenuante. Per invocarne il ricorrere, il Romano avrebbe dovuto provare che il comportamento contestatogli fosse stato provocato da un fatto ingiusto commesso ai propri danni con l’intenzione specifica di suscitare una determinata reazione. Posto, al contrario, che “vittima” dell’aggressione è stato un terzo estraneo, ancorché conoscente del Romano, e che quest’ultimo, come risulta dal referto arbitrale, ha proferito espressioni offensive e minacciose (e non si sarebbe limitato, come surrettiziamente asserito, a richiedere l’intervento delle

forze dell’ordine), è in re ipsa l’impossibilità per lo stesso di invocare cause di esclusione o di mitigazione della responsabilità, in quanto il contegno attuato non solo era inidoneo ad interrompere l’aggressione ma potenzialmente idoneo ad aggravarne le conseguenze. Pertanto, nel ritenere corretta la qualificazione data dal Giudice Sportivo alla condotta contestata, la cui natura “gravemente antisportiva” integra l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. per la quale è prevista una sanzione minima di due giornate di squalifica, non resta che affermare che la sanzione inflitta è congrua e proporzionata in relazione ai fatti allo stesso ascritti, non potendo tale sanzione essere contenuta al di sotto del minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Barletta di Barletta (Bari). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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