F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009 6) RICORSO DEL SIG. MOGGI ALESSANDRO AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009

6) RICORSO DEL SIG. MOGGI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PROVVISORIA DALL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI

(Delibera Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 8/F del 19.1.2009)

Con provvedimento del 19.1.2009, pubblicato in Com. Uff. n. 8/F del 19.1.2009, la Commissione Agenti di Calciatori ha disposto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori, la sospensione provvisoria dall’attività di Agente di Calciatori del signor Alessandro Moggi, per essere stato lo stesso condannato in sede penale, in primo grado, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di violenza privata in concorso. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, chiedendone l’annullamento, il predetto Alessandro Moggi, articolando due motivi di diritto, con i quali denunzia, sotto diversi profili, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241 del 1990 e dell’art. 18, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori. Il proposto reclamo non merita accoglimento. A giudizio di questa Corte, infatti, il gravato provvedimento cautelare appare essere stato assunto dalla Commissione Agenti di Calciatori in presenza dei presupposti indicati dall’art. 14, comma 8, Regolamento Agenti di Calciatori e, quindi, del tutto legittimamente. In particolare, la norma succitata prevede l’obbligatorietà della comminatoria della sospensione cautelare da parte della Commissione Agenti, senza alcun margine di discrezionalità valutativa, ogni qual volta l’agente “risulti avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla sua attività ”. Nel caso di specie, dunque, il gravato provvedimento cautelare, alla luce dell’intervenuta sentenza di condanna di primo grado a carico del Moggi, per un reato indubitabilmente commesso nello svolgimento della propria attività di agente, appare qualificabile come atto dovuto e, perciò, legittimamente assunto dalla Commissione Agenti di Calciatori. Rileva, peraltro, la Corte di Giustizia Federale, che ove si volessero nutrire dubbi in ordine alla tempestività della gravata misura cautelare, questi sussisterebbero esclusivamente in ordine all’eventuale tardività del provvedimento de quo - che avrebbe dovuto assumersi, con ogni probabilità, sin dal momento del rinvio a giudizio del Moggi - e non certo riguardo alla sua tardività, come preteso dal ricorrente, non prevedendo la norma regolamentare citata alcun termine finale per la pronuncia del provvedimento di sospensione provvisoria. Destituita di ogni fondamento, poi, appare l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente in ordine alla mancanza determinazione di un termine di efficacia del provvedimento di sospensione in esame, che svolgerebbe così surrettiziamente la funzione dell’atto definitivo. Tale mancata specifica previsione ad opera del provvedimento gravato, infatti, appare del tutto conforme a diritto, essendo la stessa norma regolamentare - art. 18, comma 4, Regolamento Agenti di Calciatori - a prevedere espressamente il termine finale di efficacia della sospensione provvisoria, che “cessa automaticamente i suoi effetti in caso di archiviazione disposta dalla Procura Federale ovvero con la comunicazione della decisione definitiva della Commissione di Appello Federale” (oggi Corte di Giustizia Federale). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Alessandro Moggi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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