F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009 6) RICORSO DEL SIG. VARRA’ DOMENICO AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 agosto 2009

6) RICORSO DEL SIG. VARRA’ DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ROSARNO/TRAPANI DELL’1.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

A seguito del ricorso proposto dal signor Varrà Domenico, nella sua qualità di presidente della A.S.D. Rosarno , avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009, con la quale veniva irrogata a suo carico la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività per 2 gare effettive. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009, irrogava al reclamante la sanzione della inibizione da ogni attività per due gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “per essere, a gioco fermo, penetrato indebitamente sul terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione delle recidive di cui ai Com. Uff. n. 51 del 7.11.2008 e n. 105 del 18.2.2009”. Preso atto che nel reclamo il Varrà censura la decisione assumendo la sproporzione della sanzione alla realtà dei fatti in quanto il suo ingresso sul terreno di gioco avrebbe avuto lo scopo di sollecitare l’attenzione dei suoi atleti alla successiva fase di gioco smorzandone gli entusiasmi, senza peraltro porre in essere atteggiamenti irriguardosi o scorretti. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono contestati; che le circostanze addotte dal reclamante non costituiscono circostanze attenuanti; che, invece, il Giudice Sportivo ha correttamente tenuto conto della recidiva addebitabile al Varrà. Ritenuto, in definitiva, che l’episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo . Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Varrà Domenico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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