F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009 1) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009

1) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATOREUNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L., ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L.; AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE – NOTA N. 11.1106/245PF/07-08/GA DEL 29.12.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 12.2.2009)

Con rituale e tempestivo ricorso la società Treviso F.C. 1993 S.r.l. ha impugnato la delibera (pubblicata sul Com. Uff. n. 60/CDN del 12.2.2009) con la quale, in accoglimento del deferimento del Presidente Federale del 29.12.2008, al signor Setten Ettore, Amministratore Unico della su citata società e legale rappresentante, era stata comminata la sanzione della inibizione per mesi 6 ed al Treviso F.C. 1993 S.r.l. l’ammenda di € 20.000,00. Con i motivi scritti la ricorrente ha riproposto unicamente l’eccezione di improcedibilità del deferimento disposto dal Presidente Federale eccependo la violazione dell’art. 27, comma 8, ora 32, comma 11, C.G.S.. All’udienza fissata per il 13.3.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti. Ciò premesso, ritiene questa C.G.F. che il ricorso sia privo di fondamento eppertanto da rigettare. Con delibera correttamente motivata, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, la Commissione Disciplinare Nazionale ha osservato che la norma invocata dalla ricorrente regola e disciplina solo i procedimenti del Procuratore Federale ma non quelli inerenti a deferimenti del Presidente Federale per i quali non esiste norma similare e relativamente ai quali non è applicabile per analogia l’art. 27, comma 8, ora 32, comma 11, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

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