F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009 3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO LA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009

3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 22.02.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 203 del 24.2.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la società del Grosseto impugna la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti in base alla quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 con diffida, per aver un sostenitore (probabilmente del Grosseto, attesa la provenienza del lancio), colpito con una monetina di un euro l’assistente dell’arbitro, Marco Alessandrini. Il Giudice Sportivo, nell’infliggere la predetta sanzione, pur tenendo conto delle attenuanti di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., ha ritenuto di confermare la diffida trattandosi di un episodio grave, e, quindi come tale, da sanzionare in modo particolare. La società, con l’odierno reclamo ha chiesto la riduzione dell’ammenda e l’annullamento della diffida. Alla seduta del 13.3.2009 davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, è comparso l’amministratore della società. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il ricorso è parzialmente fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto in parte per i seguenti motivi. Va, preliminarmente, tuttavia assolutamente disatteso l’argomento secondo cui si sarebbe trattato di un lancio “poco lesivo” trattandosi di una sola moneta, in quanto si può tranquillamente obiettare che tanto è bastato a provocare l'ematoma all'assistente di gara. La lesione, infatti, per quanto di lieve entità ha procurato all’Alessandrini un ematoma di tre centimetri di diametro. Quella stessa moneta se finita sul viso avrebbe causato più danni: pertanto a poco vale il discorso legato alla singola moneta. Il fatto è oggettivamente grave e giustamente il primo Giudice lo ha sanzionato anche con la diffida e non con la semplice ammenda, in quanto tali episodi si prestano a sanzioni necessariamente esemplari per le tifoserie, anche a scopo preventivo. Né la sanzione può essere di per sé connotata di eccessività, in quanto il Giudice di prime cure ha fatto riferimento all’art. 14 e all’art. 18 C.G.S., che prevedono una “forbice” molto ampia per tali evenienze. A fronte di ciò, va, però, precisato che la società reclamante, oltre alle attenuanti di cui ha già dato atto il Giudice a quo, ha fornito un comportamento assolutamente corretto anche in questa fase processuale, con un reclamo che è tutto improntato ad un atteggiamento di riconoscimento di colpa da parte della società stessa per il disdicevole comportamento di un proprio sostenitore. Le attenuanti già valutate dal Giudice di prime cure attengono alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 13 C.G.S., e cioè a dire la prevenzione attuata dalla società e la collaborazione successiva con le forze dell’ordine e vanno sicuramente condivise. A ciò può essere aggiunto un minimo margine di dubbio sulla paternità del lancio, in quanto la sicurezza assoluta che si sia trattato di sostenitore del Grosseto non c’è, ancorché la società si sia assunta, apprezzabilmente, la paternità del gesto. Pertanto, anche se il riferimento fatto all’incasso normale della società non ha, né può essere diversamente, alcun pregio in questa sede, va valutata positivamente la possibilità di attenuare ulteriormente solo il “quantum” dell‘ammenda, restando la sanzione accessoria della diffida, la quale riveste importanza fondamentale proprio per quella esemplarità cui si accennava sopra. Tale attenuazione trova giustificazione normativa nell’art. 14 comma 2, C.G.S., in cui l’ammenda viene quantificata tra un minimo di € 6.000,00 e un massimo di € 50.000,00. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Grosseto di Grosseto, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 10.000,00 permanendo la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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