F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009 4) RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009

4) RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E L’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SGRIGNA ALESSANDRO SEGUITO GARA VICENZA/CITTADELLA DEL 28.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 208 del 3.3.2009)

La società Vicenza Calcio S.p.A ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 208 del 3.3.2009, con la quale è stata comminata per la gara Vicenza/Cittadella del 28.2.2009 la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Sgrigna Alessandro “per proteste nei confronti degli Ufficiali di Gara; già diffidato(Quarta sanzione); per aver al 37 del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’arbitro pesanti insulti ”. La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione della sanzione inflitta non solo per i trascorsi disciplinari del giocatore, che ha sempre tenuto atteggiamenti rispettosi nei confronti dei Direttori di Gara e degli avversari, ma anche in quanto ritiene la sanzione applicata sproporzionata rispetto all'accaduto e ad altri casi analoghi in materia. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, ritiene congrua la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso in esame ed ordina l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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