F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009 5) RICORSO DEL SIG. LUCA ARIATTI AVVERSO LA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 13 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 agosto 2009

5) RICORSO DEL SIG. LUCA ARIATTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE / LECCE DEL 01.03.09

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 3.3.09)

Con decisione del 3.3.2009, Com. Uff. n. 207, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Luca Ariatti, in relazione alla gara Udinese/Lecce dell’1.3.2009, la squalifica per 3 giornate di gara: “ per avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, calpestato intenzionalmente una gamba di un avversario riverso al suolo”, così come riportato nel referto dell’arbitro. Avverso tale decisione presentava ricorso l’ U.S. Lecce S.p.A., società di appartenenza del calciatore, la quale con ampia e diffusa motivazione si doleva della eccessività della sanzione inflitta, sostenendo, in particolare, che la condotta dell’Ariatti: “non sia da iscriversi nell’ambito della condotta violenta, quanto da collocarsi nel diverso novero dell’atto gravemente antisportivo”.Quanto al fatto che l’episodio sia avvenuto a gioco fermo, circostanza quest’ultima certamente indicativa di un pervicace atteggiamento volitivo, la ricorrente evidenzia la diversa percezione dell’evento da parte dell’arbitro, il quale avendo fischiato l’interruzione del giuoco giustamente sottolinea come il comportamento del calciatore sia intervenuto a gara interrotta, rispetto al calciatore, che, impegnato in una intensa fase agonistica, non riesce, appena intervenuto il fischio arbitrale, ad interrompere immediatamente la sua azione. Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica a 2 giornate, o, in subordine, ferma restando la sospensione per due giornate, la commutazione in ammenda della ulteriore giornata. Ad avviso della Corte la richiesta subordinata del gravame merita accoglimento. Ciò perché, in realtà, il comportamento dell’Ariatti, sicuramente censurabile, non sembra effettivamente rivestire caratteristiche di particolare violenza, né essere caratterizzato da una manifesta intenzionalità, ma appare, in parte, determinato dalla foga agonistica del momento. Risulta, allora, più adeguatamente commisurata alla rilevanza dell’episodio una quantificazione della sanzione in 2 giornate di gara, commutando la terza giornata nell’ammenda di € 5.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Luca Ariatti riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara ed all’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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