F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 108 del 20 marzo 2009 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO DE CARO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Ta

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 108 del 20 marzo 2009

Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO DE CARO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

-  tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

-  considerato che il sig. De Caro è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF e all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, per parte della stagione sportiva 2008/09, l’attività di allenatore per la società ASD Akragas Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;

-  valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

-  i fatti addebitati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. ALESSANDRO DE CARO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo 03/06/2009.

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