F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009 Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO DI ROCCO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elm

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO DI ROCCO – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Di Rocco è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva e in relazione all’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento

del Settore Tecnico per aver consentito che, nella stagione sportiva 2007/2008, la

funzione di allenatore, di fatto, per la società ASD RIDOTTI fosse svolta da soggetti

diversi e non abilitati secondo le norme federali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi cinque;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 17/02/2009.

Ritenuto che:

- nelle distinte di gara il signor Di Rocco risulta presente solo nella gara disputata in data

30/09/2007; nelle altre, invece, compare quasi sempre il signor Fantauzzi Roberto

(28/10/2007, 25/11/2007, 02/12/2007, 30/12/2007, 24/02/2008, 02/03/2008) ed in

alcune gare il signor Perruzza Michele (06/01/2008, 03/02/2008) e il signor Gismondi

Giacomo (17/02/2008, 02/03/2008);

- nella propria memoria difensiva il deferito asserisce, peraltro, di aver inviato idonea e

tempestiva certificazione medica che sarebbe pervenuta al Settore Tecnico della Figc

idonea a giustificare le proprie documentate assenze;

- verificata d’ufficio la falsità di detta asserzione da considerare quindi quale aggravante

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMO DI ROCCO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi cinque a far tempo

dallo 01/10/2009 e fino al 28/02/2010.

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