F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009 Procedimento disciplinare a carico di PASQUALINO DI STEFANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Tadde

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009

Procedimento disciplinare a carico di PASQUALINO DI STEFANO – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti

di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Di Stefano è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,

del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore

Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto la funzione di

allenatore della AC AREZZO SPA per parte della stagione sportiva 2008/2009, senza

formalizzare regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di giorni settantacinque;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 20/03/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, anche da ampia rassegna

fotografica

P.Q.M.

dichiara il sig. PASQUALINO DI STEFANO responsabile dell’addebito disciplinare che gli

è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 18/06/2009.

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