F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009 Procedimento disciplinare a carico di ALFREDO PAPPALARDO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 114 del 03 aprile 2009

Procedimento disciplinare a carico di ALFREDO PAPPALARDO – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Bruni, Pezzano e Taddei Elmi. Piani e Bisin con

compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Pappalardo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,

del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 35, comma 1, e art. 38, del Regolamento del

Settore Tecnico in relazione all’art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto, nella

stagione sportiva 2007/2008, benché tesserato in qualità di dirigente della società SS

Perdasdefogu, anche l’attività di allenatore per la società US Cardedu;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- risultano comprovati i fatti contestati sia perché ammessi dal deferito nel corso del suo

interrogativo, sia perché risultano documentalmente dalle distinte di gare

P.Q.M.

dichiara il sig. ALFREDO PAPPALARDO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è

stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino allo 02/06/2009.

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