F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 127 del 15 maggio 2009 Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO SORAGNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei E
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 127 del 15 maggio 2009
Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO SORAGNI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Soragni è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 40, comma 2, e 38, comma 4, delle
NOIF e dagli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, e 38, commi 1 e 2, del Regolamento del
Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2008/2009,
l’attività di allenatore a favore della Socità AC Dorando Pietri Carpi, non in costanza di
tesseramento con la stessa, pur essendo calciatore per la Società US Carpine;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 15/11/2009.
Ritenuto che:
- risulta documentalmente comprovato l’addebito e pertanto giustificato il
provvedimento sanzionatorio;
- al riguardo, essendo nell’imminenza della sospensione dell’attività nel periodo estivo, è
da tener conto che la emananda sanzione non può ritenersi afflittiva in quanto
riguardante un periodo nel quale non si svolgono i campionati di calcio;
- l’art. 22 comma 2 CGS, in base al quale “le sanzioni che comportano la squalifica dei
tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a
quello di pubblicazione del c.u.” deve essere letto in combinato con l’art. 19 comma1
lett. f), il quale, con riferimento specifico alla squalifica a tempo determinato, richiede
in ogni caso il rispetto del principio di afflittività;
- la sanzione normalmente comminata agli allenatori per le violazioni disciplinari
consiste nella squalifica a tempo determinato e la sua afflittività deriva, pressoché
esclusivamente, dal divieto di svolgere attività inerente alla disputa delle gare, essendo
precluso all’allenatore solamente di dirigere la squadra e di accedere al campo in
occasione delle gare (art. 22 comma 7 CGS), di talché la sanzione della squalifica a
tempo determinato, ove inflitta ai tecnici in prossimità del periodo estivo, nel quale è
sospesa l’attività agonistica, perde il proprio carattere di afflittività;
- sarebbe aberrante infliggere, a chi venga giudicato in prossimità della fine della
stagione sportiva, una sanzione più grave che tenga conto dei mesi estivi di inattività
ufficiali, perché si tratterebbe di soluzione discriminatoria dal momento che la durata
della sanzione deve essere commisurata oggettivamente alla gravità dei fatti, tanto più
considerato che più gravi sanzioni possono comportare anche più gravi conseguenze
(v. ad es. partecipazione ai corsi presso il Centro Tecnico);
- del resto l’applicazione del principio di afflittività al fine di modulare l’esecuzione
della sanzione è stata più volte invocata anche dai massimi organi di giustizia
domestica della FIGC, a partire dal noto caso “Calciopoli”, nel quale per alcune
società la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica fu modulata in due
diverse stagioni sportive, onde garantirne appunto la piena afflittività (v. CAF, CU
1/C 14.7.06, Corte Federale, CU 2/Cf del 4.8.06);
- ai procedimenti di giustizia domestica della FIGC, per pacifica giurisprudenza del
Consiglio di Stato, che ha trovato recepimento all’interno degli organi di Giustizia del
Coni, si applica il principio generale di diritto amministrativo secondo cui l’organo
che emette un provvedimento può disporre la sospensione della sua esecuzione, per
gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario (art. 21 quater l. 241/90), ferma
restando la sua efficacia fin dal momento della pubblicazione (ai fini ad esempio della
sua immediata impugnazione e/o sospensione cautelare);
- pertanto è da ritenere che sia possibile, per motivate ragioni, differire gli effetti della
sanzione della squalifica a tempo determinato, così da garantirne la piena funzione
afflittiva stabilita dall’art. 19 comma 1 lett. f) CGS che, in quanto norma con carattere
di specialità riferita specificamente alle squalifiche a tempo determinato, è da ritenere
prevalente rispetto all’art. 22, comma 2, stesso CGS a carattere generale;
- in tal senso questa Commissione ritiene di discostarsi dal dispositivo, ad oggi non
motivato, della Corte di Giustizia del 7.5.2009 (CU n. 182/CGF, 2008/09)
P.Q.M.
dichiara il sig. RICCARDO SORAGNI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di quattro mesi da
scontarsi nel modo seguente:
- il primo mese dal 16/05/2009 al 15/06/2009;
- i restanti tre mesi dal 15/08/2009 al 14/11/2009.
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