F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 127 del 15 maggio 2009 Procedimento disciplinare a carico di IGOR BRIC – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. P

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 127 del 15 maggio 2009

Procedimento disciplinare a carico di IGOR BRIC – Collegio della Commissione Disciplinare

composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Bric è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 19, comma 2, 2 art. 22, comma 7 del

Codice di Giustizia Sportivo per aver assunto, nella stagione sportiva 2008/2009, la

conduzione tecnica della ASD SAN DONATELLO in occasione di tre gare, nonostante

fosse ancora pendente il provvedimento di squalifica inflitto dalla Commissione

Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 21 luglio 2008;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di anni uno o, in alternativa, una sanzione economica che

la Commissione riterrà di giustizia;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 17/04/2009.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano indubitabilmente dalle distinte di gara ed in particolare dal

referto arbitrale relativo all’incontro Sanvitese-Donatello del 5/10/2008;

- il deferito pertanto ha dolosamente violato la precedente decisione di questa

Commissione di cui al CU n. 3 del 21/07/2008 con cui è stato squalificato fino al

31/01/2009;

- tale elusione costituisce fatto di particolare gravità così da meritare di essere sanzionato

in modo esemplare con l’ulteriore applicazione delle prescrizioni previste dall’art. 16,

comma 3, CGS

P.Q.M.

- dichiara il sig. IGOR BRIC responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la seguente sanzione:

a) la squalifica per l’intera stagione sportiva 2009/2010 e, ai sensi dell’art. 16 comma 3,

gli prescrive che per tutto detto periodo di sospensione di astenersi dall’assistere agli

allenamenti e alle gare ufficiali e non all’interno del recinto di gioco;

ovvero in alternativa:

b) l’ammenda di euro 15.000€ da corrispondere nei modi ordinari entro il termine

perentorio dello 01/09/2009 pena la cancellazione dall’Albo dei Tecnici

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