F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di RUBEN BURIANI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Tadde
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008
Procedimento disciplinare a carico di RUBEN BURIANI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Buriani è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, commi 1 e 3, e 38, comma 3, del
Regolamento del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi uno;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 02/10/2008.
Ritenuto che:
- ai sensi del combinato degli artt. 18 e 33 del Regolamento del Settore Tecnico la
sospensione per mancato pagamento delle quote di iscrizione annuali è cosa diversa
dalla sospensione volontaria la quale richiede una specifica procedura (presentazione di
un’apposita domanda, precisazione della natura della nuova attività, rilascio
dell’autorizzazione);
- ai sensi dell’art. 33, comma 3, solo quest’ultima procedura consente ad un iscritto
all’Albo dei Tecnici di svolgere la nuova e diversa attività;
- la sospensione di cui all’art. 18 non opera automaticamente ma pur sempre è necessario
un provvedimento in tal senso comunicato all’interessato dal Settore Tecnico;
- pertanto i fatti, documentalmente provati, invocati dal deferito, di aver cessato di
svolgere attività di allenatore, di non essere più stato tesserato con nessuna società con
tale qualifica, di aver cessato di provvedere al pagamento della quota annuale di
iscrizione all’Albo dei Tecnici, non dispensano dall’obbligo di richiedere la
sospensione volontaria di cui all’art. 33, comma 1 e 3, al fine di svolgere un’attività
diversa;
- nella fattispecie il deferito ha svolto attività di direttore sportivo senza aver attivato
l’iter della sospensione volontaria, ex art. 33, e comunque senza aver mai ricevuto
comunicazione attestante l’ottenimento della sospensione tanto è vero che egli risulta
tuttora iscritto in tale Albo senza essere stato mai sospeso;
- la particolarità della fattispecie impone di considerare ai fini della decisione la buona
fede del deferito
P.Q.M.
dichiara il sig. RUBEN BURIANI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/11/2008.
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