F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO SIMIGLIANI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMO SIMIGLIANI – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di

segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione

ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta

dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l’applicazione al sig. MASSIMO SIMIGLIANI della sanzione della squalifica fino al

15/12/2008.

Procedimento disciplinare a carico di DAVIDE PONZI – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Ponzi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, per

aver consentito, nella stagione sportiva 2007/2008, che la funzione di allenatore per la

Società Milan Club US Parmense per la quale era tesserato, fosse in realtà svolta dal

sig. Antonio Tortora privo dei requisiti necessari;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi tre;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 31/10/2008.

Ritenuto che:

- risultano documentalmente comprovati i fatti contestati;

- la circostanza risulta anche, e in particolare, dalla relazione del dottor Cacozza del

16/04/2008 che, in veste di collaboratore delegato alle indagini, ha assistito all’incontro

del 30/03/2008 contro la Borgonovese e ha potuto accertare i fatti contestati fornendo

altresì ampia documentazione fotografica;

- inoltre, dalla distinta di gara di tale incontro, risulta la regolare presenza del deferito in

qualità di allenatore che evidentemente aveva terminato la propria convalescenza

invocata nelle memorie difensive per giustificare la necessità di collaborare con il

Tortora nel periodo di assenza

P.Q.M.

dichiara il sig. DAVIDE PONZI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 07/01/2009.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it