F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI MONTANILE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Tadd

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI MONTANILE – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di

segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l’odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione

ridotta ai sensi dell’art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta

dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l’applicazione al sig. GIOVANNI MONTANILE della sanzione della squalifica fino al

31/01/2009.

Procedimento disciplinare a carico di ALFREDO BERTOZZI – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Scarfone, Pezzano e Taddei Elmi. Piani con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Bertozzi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 17, commi 3 e 4, all’art. 35, comma

1, e art.38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’ art. 38,

comma 4, delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, attività di

allenatore per la società ASD Atletico Foggia, privo di regolare tesseramento, e attività

di calciatore per la società AS Stella Azzurra Deliceto;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto

l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;

- assunta la memoria difensiva del deferito dello 06/11/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito

dalla Procura Federale nell’ambito delle indagini svolte, nonché dallo stesso ammessi,

pur invocando la buona fede;

- il deferito non solo ha svolto attività di allenatore senza aver ottenuto dal Settore

Tecnico il placet alla richiesta di tesseramento causa il mancato versamento della quota

annuale di iscrizione all’Albo dei tecnici con la società di appartenenza, ma altresì si è

tesserato come calciatore per altra società nella stessa stagione sportiva come risulta

dalle distinte di gara prodotte dalla Procura

P.Q.M.

dichiara il sig. ALFREDO BERTOZZI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/04/2009.

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