F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di ROLANDO CONTE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfo

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di ROLANDO CONTE – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Conte è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, e art. 38, comma 3, del

Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nella stagione sportiva

2007/2008, attività collegate al trasferimento ed al collocamento di calciatori;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi sette;

- assunta la memoria difensiva del deferito dello 01/12/2008.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle dichiarazioni raccolte dal collaboratore

dell’ufficio indagini ed in particolare da quanto dichiarato dal sig. di Rollo;

- che lo stesso deferito nella propria memoria difensiva del 1/12/2008 ha ammesso di

aver svolto attività diretta allo scopo di favorire il trasferimento dei calciatori ed in

particolare di aver svolto il ruolo di intermediario;

P.Q.M.

dichiara il sig. ROLANDO CONTE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 10/07/2009.

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