F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di DARIO CATALANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarf

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di DARIO CATALANO – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Catalano è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore

Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di

allenatore della società ASD Kirio Valderice 2002, per parte della stagione sportiva

2007/2008, senza formalizzare all’epoca dei fatti regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi due;

- assunta la memoria difensiva del deferito del 07/11/2008.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito

dalla procura federale nell’ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di

gara;

- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare

tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza;

- tenuto conto anche dell’atteggiamento difensivo assunto dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. DARIO CATALANO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/01/2009.

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