F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di MATTEO MATTEAZZI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei El
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009
Procedimento disciplinare a carico di MATTEO MATTEAZZI – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti
di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Matteazzi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1, e all’art. 38, comma 3,
del Regolamento del Settore Tecnico per aver facilitato, o comunque non impedito che,
nella stagione sportiva 2007/2008, alcuni calciatori in costanza di tesseramento con
altre società consorelle, disputassero allenamenti – provini con la Virtus Entella in
assenza del necessario nulla osta della società di legittima appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
l’applicazione della sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 23/01/2009 integralmente confermata
nell’odierna udienza come da separato verbale.
Ritenuto che:
- i fatti contestati abbiano trovato sufficienti riscontri probatori non validamente
contrastati dalla difesa e dai documenti prodotti dal deferito;
- in particolare, dalle testimonianze assunte dalla Procura Federale in sede di indagini,
emerge la circostanza che nei mesi di aprile – maggio 2008 dietro l’iniziativa e
comunque con il concorso del deferito sono stati organizzati provini per giovani
calciatori appartenenti ad altre società sportive della zona;
- al riguardo non possono ovviamente assumere rilevanza rapporti di amicizia e/o di
conoscenza fra il deferito e i giovani atleti o loro genitori giacché si pone come assoluto
il divieto per i tecnici di prendere comunque contatti con giovani atleti appartenenti ad
altre società sportive prima del termine della stagione sportiva;
- tuttavia il deferito risulta aver avuto, anche per quanto riferito dal signor Gulino in sede
di deduzioni difensive, un ruolo più marginale nella vicenda
P.Q.M.
dichiara il sig. MATTEO MATTEAZZI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/04/2009.
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