F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULINO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elm
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE GULINO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Gulino è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ art. 35, comma 1, e all’art. 38, comma 3,
del Regolamento del Settore Tecnico per aver facilitato, o comunque non impedito che,
nella stagione sportiva 2007/2008, alcuni calciatori in costanza di tesseramento con
altre società consorelle, disputassero allenamenti – provini con la Virtus Entella in
assenza del necessario nulla osta della società di legittima appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
l’applicazione della sanzione della squalifica della durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/01/2009.
Ritenuto che:
- i fatti contestati abbiano trovato sufficienti riscontri probatori non validamente
contrastati dai documenti prodotti dal deferito;
- in particolare, dalle testimonianze assunte dalla Procura Federale in sede di indagini,
emerge la circostanza che nei mesi di aprile – maggio 2008 dietro l’iniziativa e
comunque con il concorso del deferito sono stati organizzati provini per giovani
calciatori appartenenti ad altre società sportive della zona;
- al riguardo non possono ovviamente assumere rilevanza rapporti di amicizia e/o di
conoscenza fra il deferito e i giovani atleti o loro genitori giacché si pone come assoluto
il divieto per i tecnici di prendere comunque contatti con giovani atleti appartenenti ad
altre società sportive prima del termine della stagione sportiva;
- del resto il deferito ha ammesso espressamente la sua diretta responsabilità per i fatti
contestatigli
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE GULINO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/2009.
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