F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009 Procedimento disciplinare a carico di UBER MALAGOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 84 del 05 febbraio 2009
Procedimento disciplinare a carico di UBER MALAGOLI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Malagoli è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per
aver consentito che, nella stagione sportiva 2007/2008, la funzione di allenatore di fatto
per la Società Polisportiva Cavezzo fosse svolto da un soggetto privo della necessaria
abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
l’applicazione della sanzione della squalifica fino al 30/04/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/01/2009.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati sono pienamente comprovati e del resto ammessi dal deferito anche
con la propria memoria difensiva del 19/01/2009
P.Q.M.
dichiara il sig. UBER MALAGOLI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/04/2009.
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