F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 4) RICORSO DEL CALC. IALONGO DAVIDE AVVERSO L
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
4) RICORSO DEL CALC. IALONGO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)
5) RICORSO DEL SIG. TERZI ALESSANDRO, SEGRETARIO DEL SETTORE GIOVANILE DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)
6) RICORSO DEL SIG. JACOPETTI ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELL’U.S. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)
7) RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN del 29.1.2009)
Il Procuratore Federale, con provvedimento del 6.11.2008, ebbe a deferire innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Alessandro Terzi, nella sua qualità di segretario del Settore Giovanile della società U.S. Sampdoria S.p.A., il signor Aldo Jacopetti, nella sua qualità (all’epoca dei fatti) di dirigente responsabile del settore giovanile della suddetta società, il signor Davide Ialongo, tesserato per la ridetta società nonché la società Sampdoria, per rispondere i primi tre della violazione dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, commi 2 e 4, C.G.S. (a seguito della nota del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., del 31.3.2008, con la quale veniva segnalato il comportamento assunto dalla società Sampdoria e da alcuni suoi dirigenti del Settore Giovanile nell’operazione che ha portato al tesseramento per la predetta società del giovane calciatore Davide Ialongo) e la società Sampdoria per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento tenuto dai suindicati tre tesserati; - la Commissione Disciplinare Nazionale, con il provvedimento impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia Federale dai quattro reclamanti, in accoglimento del deferimento, ha irrogato ai signori Terzi e Jacopetti la sanzione della inibizione per mesi tre, al calciatore Ialongo la squalifica per due gare effettive di campionato, alla società Sampdoria l’ammenda di € 20.000,00; - insorgono nei confronti della predetta decisione i reclamanti, con quattro posizioni formalmente distinte in sede di appello ma che possono riunirsi per essere decise in un unico contesto stante la intima connessione dei fatti loro contestati nonché dei comportamenti posti in essere nell’ambito di una unica operazione contrattuale inerente il tesseramento del calciatore Ialongo, contestando la correttezza motivazionale del provvedimento decisorio assunto dalla Commissione Nazionale e segnalando in particolare che: a) in rito la Commissione avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità della notifica sia del provvedimento di deferimento sia della convocazione dinanzi alla Commissione del signor Jacopetti in quanto egli, fin dall’agosto 2008, non ricopriva più alcuna carica all’interno della società Sampdoria e quindi le comunicazioni a lui destinate ed effettuate presso la predetta società dopo quella data avrebbero dovuto considerarsi nulle, tenuto conto peraltro che successivamente lo Jacopetti è stato tesserato per la società Spezia Calcio (ove opera tuttora) e quindi le notifiche ben avrebbero potuto raggiungerlo presso la sede di tale ultima società. D’altronde l’art. 38, comma 8, C.G.S. elenca i luoghi ove sussidiariamente possono essere effettuate le comunicazioni ai tesserati, indicando dapprima il domicilio eletto ai fini del procedimento, successivamente la sede della società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento e, solo in terza battuta, la sede della società di appartenenza al momento della commissione del fatto, di talché non avendo il signor Jacopetti provveduto ad eleggere domicilio, prima di notificare il deferimento e la convocazione presso la società di appartenenza al momento dei fatti contestati, gli Uffici avrebbero dovuto raggiungerlo con la notifica presso la società di attuale appartenenza, vale a dire la Spezia Calcio; b) sempre in rito la Commissione avrebbe dovuto approfondire e risolvere, all’opposto di come ha ritenuto di decidere, la questione circa la nullità degli atti istruttori posti in essere dalla Procura Federale nei confronti del giovane calciatore Davide Ialongo, ascoltato senza la presenza di alcun familiare dal rappresentante della Procura nonché della mamma di questi, signora Francesca Spirito, che è “soggetto totalmente privo di tesseramento federale e pertanto completamente estraneo all’ordinamento sportivo, con la conseguenza che le dichiarazioni dalla stessa rilasciate non potevano assumere alcun rilievo e/o efficacia in un procedimento disciplinare sportivo” (così, testualmente, a pag. 12 del reclamo); c) nella valutazione dei fatti la Commissione non ha tenuto conto della circostanza secondo la quale sicuramente è vero che il giovane calciatore, che alla data del 6.10.2006 risultava residente dalla nascita presso il Comune di Itri (nel Lazio) ove viveva con la propria famiglia, ebbe a trasferirsi a Genova con la sola madre ed una cugina, ma tale scelta a detta della mamma (e riferita in sede di audizione dalla stessa) era avvenuta per una complessa serie di motivi in ordine ai quali la società Sampdoria non aveva e non poteva avere alcun obbligo di verifica e neppure in merito all’opzione di non trasferire l’intera famiglia, tenuto peraltro conto della circostanza che la scelta familiare operata fu indirizzata da “concreti e reali motivi di lavoro (della madre di Ialongo) e di studio (di Ialongo e del fratello)” (così, testualmente, a pag. 15 del reclamo). Peraltro nell’aprilemaggio 2007 la Sampdoria sottopose a provino lo Ialongo rappresentando già in quella sede che il tesseramento non sarebbe stato possibile non sussistendo i presupposti richiesti dalla normativa federale, tanto che fu tesserato il calciatore Migliaccio, per come risulta dagli atti prodotti, evidenziando tale comportamento tenuto dalla Società “l’estrema correttezza e l’assoluta incensuratezza della condotta della società Sampdoria, i cui dirigenti, nel momento in cui il calciatore effettuava il provino, gli riferivano di non poterlo tesserare” (così, ancora e testualmente, a pag. 15 del reclamo); d) ad ulteriore conferma della buona fede mantenuta dalla società e dai suoi (all’epoca dei fatti) tesserati coinvolti nel presente procedimento, tale da scriminarne la responsabilità in ordine alle violazioni loro imputate, in occasione del tesseramento dello Ialongo ed una volta presentata la documentazione utile da parte della sua famiglia (nella quale sì, poteva rilevarsi l’assenza nello stato di famiglia dell’indicazione relativa al padre del ragazzo, ma tale elemento non necessariamente doveva assumere rilievo assoluto stante il ripetuto ricorrere di tale eventualità nell’ipotesi di separazione tra i coniugi-genitori), il Comitato provinciale di Genova ebbe a vidimare la richiesta in data 23.8.2007, concedendo così l’autorizzazione al tesseramento dello Ialongo. Della suindicata evoluzione dei fatti nessun peso ha ritenuto erroneamente di attribuire la Commissione Disciplinare nella decisione qui gravata, non approfondendo neppure l’interpretazione e la effettiva portata applicativa dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F. con riferimento al significato del termine “famiglia”, limitandosi - insoddisfacentemente ai fini di una completa motivazione della decisione assunta – alla valorizzazione di dati indiziari senza una significativa lettura dell’esatto comportamento violativo cui la norma suindicata fa riferimento; - in ragione delle censure dedotte nei reclami, la difesa dei reclamanti concludeva perché, preliminarmente accertata la nullità delle notifiche effettuate in capo al signor Jacopetti, la nullità ovvero la inutilizzabilità dei verbali di audizione del giovane calciatore Ialongo e della signora Spirito nonché la non imputabilità dello stesso giovane calciatore, questa Corte riformasse la decisione impugnata escludendo la responsabilità dei reclamanti e riformando pienamente la decisione del giudice di prime cure ovvero riducesse l’entità delle sanzioni inflitte, sempreché non possa essere accolto il preventivo suggerimento di sospendere il procedimento al fine di rimettere gli atti alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. affinché pronunci un parere interpretativo in ordine al concetto ed al significato dell’espressione “famiglia” contenuta nell’art. 40, comma 3, N.O.I.F.. Quanto premesso la Corte osserva che: - l’eccezione di irregolarità delle notifiche cui è stato destinatario lo Jacopetti non appare fondata. Sotto un primo profilo, infatti, la previsione contenuta nell’art. 38, comma 8, C.G.S., non è accompagnata da alcuna indicazione circa la sussidiarietà dei luoghi di notificazione ivi indicati, di talché alla elencazione dei detti luoghi ben può attribuirsi valore e portata di alternatività tra gli stessi; essa dunque non fa altro che indicare i diversi luoghi ove possono essere effettuate le comunicazioni relative ad un procedimento ai tesserati, indicando correttamente per primo il domicilio eletto ai fini del procedimento e lasciando poi al notificante – in assenza di altra e puntuale indicazione contenuta nella norma in esame - la opportunità di procedere alla comunicazione presso la sede della società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento ovvero presso la sede della società di appartenenza al momento della commissione del fatto. Sotto altro profilo, ai fini della conferma fattuale del raggiungimento degli effetti delle comunicazioni che vedevano destinatario il signor Jacopetti, non è irrilevante constatare come le sue opportunità e facoltà defensionali non abbiano subito alcun nocumento dalla circostanza che le comunicazioni degli atti siano state indirizzate alla Sampdoria e non presso la società Spezia Calcio ove opera, in quanto egli ha potuto contestare nel merito le asserzioni fatte proprie dalla Procura Federale con riferimento alla sua posizione nella vicenda de qua dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, non limitandosi dunque a formulare la sola eccezione di irregolarità delle notifiche, mantenendosi così integra, nei fatti, la potenzialità del quadro difensivo che lo Jacopetti ha avuto modo di proporre controdeducendo efficacemente a quanto gli veniva contestato dalla Procura Federale; - parimenti infondata è l’eccezione circa la nullità degli atti istruttori posti in essere dalla Procura Federale nei confronti del calciatore Ialongo, ascoltato senza la presenza di alcun familiare dal rappresentante della Procura nonché della mamma di questi, signora Francesca Spirito, perché soggetto estraneo rispetto sia all’ambito federale che all’ordinamento sportivo, con la conseguenza che le dichiarazioni dalla stessa rilasciate non potevano assumere alcun rilievo o efficacia nel presente procedimento disciplinare sportivo. Va, infatti, confermato quanto è stato osservato dalla Commissione Disciplinare, nella decisione qui fatta oggetto di gravame, in relazione alla circostanza che non si riscontra l’esistenza di alcuna norma che censuri o renda inutilizzabili i verbali di audizione raccolti dal collaboratore della Procura Federale senza il rispetto di particolari forme di garanzia, dal momento che nei confronti dell’ordinamento sportivo, anche al solo scopo di interpretarne le regole, non possono essere importate quelle disposizioni previste in altri ordinamenti a salvaguardia e garanzia della posizione del soggetto sottoposto ad esame da parte dell’Ufficio inquirente. Nell’ambito delle attività della Procura Federale e, quindi, nel corso di un procedimento disciplinare riferibile alla Giustizia Sportiva, le operazioni effettuate e gli atti che ne raccolgono il contenuto costituiscono delle “informative” che ben possono essere acquisite senza alcuna formalità se non quella della verbalizzazione e della sottoscrizione da parte del soggetto protagonista dell’evento istruttorio, oltre che del rappresentante della Procura; diversamente opinando l’ordinamento sportivo avrebbe dovuto prevedere e disciplinare puntualmente le modalità e le forme di acquisizione degli atti istruttori, essendosi al contrario scelto di mantenere libera nella forma e nella modalità di acquisizione l’opera di ricerca degli elementi istruttori da parte della Procura Federale. Peraltro l’eccezione formulata dalla difesa dei reclamanti non pare assumere rilievo decisivo nella presente vicenda procedimentale, atteso che – anche per quanto verrà osservato oltre – il riscontro documentale circa i fatti contestati e la loro corretta interpretazione da parte della Commissione Disciplinare Nazionale nel provvedimento qui gravato, costituiscono elementi sufficienti per depotenziare di significato defensionale ogni contestazione circa l’operato della Procura Federale in sede istruttoria; - allo stesso modo non appare fondata la prospettazione della difesa dei reclamanti circa la non imputabilità del giovane calciatore Ialongo stante, peraltro e secondo le asserzioni della difesa del reclamante, la sua estraneità ai fatti e mancando la prova della consapevolezza circa la violazione di norme dell’ordinamento federale. L’assunto della difesa del calciatore, infatti, non è supportato da alcun elemento che dimostri in modo inequivocabile – anche perché ciò sarebbe inverosimile – che egli fosse inconsapevole del trasferimento interregionale di una parte soltanto della famiglia di origine, non potendosi d’altronde attribuire nessuna valenza all’inconsapevolezza che il tesseramento avveniva in contrasto con l’ordinamento federale, sia perché già la stessa difesa della Sampdoria ha affermato che al momento del provino, nell’aprile-maggio del 2007, la società aveva rappresentato l’impossibilità di tesserare un calciatore infrasedicenne residente con la famiglia in altra Regione, sia perché non può valorizzarsi ad alcun fine, ovviamente, la mancata conoscenza delle norme dell’ordinamento federale; - non si mostra necessario procedere ad alcuna sospensione del procedimento al fine di rimettere gli atti alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. affinché pronunci un parere interpretativo in ordine al concetto ed al significato dell’espressione “famiglia” contenuta nell’art. 40, comma 3, N.O.I.F., come suggerisce la difesa dei reclamanti. Con la predetta disposizione si stabilisce che “I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia (…)”. Orbene, appare evidente la ratio della norma che è volta a tutelare l’integrità del nucleo familiare, nella sua completezza di origine, da suggestioni provocate dalla speranza di approdare ad un brillante futuro, pur sempre incerto nella sua effettiva realizzazione, per un giovanissimo calciatore a prezzo della disgregazione del tessuto familiare. In altri termini all’ordinamento sportivo sta a cuore evitare ogni possibile rischio di diaspora familiare provocata dalla mera possibilità – che peraltro potrebbe essere coltivata solo da uno dei due genitori in contrasto con l’altro – per il ragazzo di ottenere vantaggi futuri grazie al trasferimento in una Regione diversa rispetto a quella di residenza della famiglia di origine per essere tesserato in una società sportiva, nonostante i pericoli evidenti che possono conseguire all’equilibrio del giovane in quanto provocati dallo sradicamento del ragazzo dal tessuto sociale del quale è ormai elemento componente, sia con riferimento agli affetti (parenti, amici, ecc.) sia con riguardo ai nuclei di aggregazione che costituiscono fattori di crescita del giovane stesso (scuola, attività sportiva locale, ecc.) e ciò senza il consapevole e confermato consenso di entrambi i genitori e senza – soprattutto – la presenza di tutta la sua famiglia di origine in questo importante passaggio della sua vita. Conseguentemente l’ordinamento sportivo pretende che un tale “passo” sia affrontato dall’intera famiglia che dovrà accompagnare il giovane calciatore nel trasferimento verso la nuova Regione di destinazione ove ha sede la società sportiva che intende tesserarlo, altrimenti – anche nel caso in cui il trasferimento familiare sia incompleto in tutti gli elementi che lo compongono o, quantomeno, nei due essenziali costituiti dal padre e dalla madre - egli potrà essere tesserato soltanto per una società sportiva avente sede nella Regione di residenza della sua famiglia. Nel caso di specie, quindi, in assenza di elementi documentali idonei a far emergere una diversa composizione della famiglia di origine dello Ialongo (ad esempio l’intervenuto provvedimento giudiziale di separazione dei coniugi Ialongo) ed in assenza di elementi idonei a contrastare le risultanze documentali che hanno dimostrato come il mutamento di residenza anagrafica abbia interessato soltanto alcuni componenti del nucleo familiare (oltre allo stesso Davide Ialongo, la mamma ed una cugina dello Ialongo), senza che fossero coinvolti nel trasferimento il padre dello Ialongo ed il fratello Giovanni, non può che ritenersi fondato l’assunto della Procura circa la violazione della più volte ricordata disposizione delle N.O.I.F., il cui art. 40, comma 3, peraltro è stato costantemente interpretato da questo organo della giustizia sportiva nei sensi sopra rappresentati; - chiarito quanto sopra ed interpretata nei termini suindicati la portata e gli effetti della disposizione che si contesta violata ai reclamanti, la responsabilità di costoro, ciascuno per la qualifica di cui era titolare al momento dei fatti e per il contributo personalmente offerto nella realizzazione degli stessi, emerge chiaramente dalla documentazione prodotta in atti, di talché anche il giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare scevro da inesattezze e può essere pressoché integralmente confermato in questa sede, tranne e parzialmente per la misura della sanzione inflitta alla società Sampdoria. Dalla documentazione presente in atti, dunque, emerge che i tesserati della società Sampdoria coinvolti nella vicenda erano a conoscenza del fatto che la famiglia di Davide Ialongo non si era interamente trasferita, pur decidendo i predetti tesserati di non attribuire a tale elemento, emergente dai documenti prodotti dallo stesso calciatore per il tesseramento, una significativa valenza, nonostante che debba - in questa sede - ribadirsi la sussistenza di un onere a carico della Società di indagare sulla ricorrenza di tutti gli elementi utili a realizzare correttamente, con riferimento all’ordinamento federale, il tesseramento del giovane calciatore. E non costituisce circostanza utile a mutare il quadro probatorio sul quale fonda la decisione della Commissione Disciplinare qui fatta oggetto di gravame – e che dunque anche sotto tale aspetto va condivisa nelle conclusioni – l’avere il Comitato provinciale di Genova vidimato la richiesta ed autorizzato il tesseramento del giovane calciatore Ialongo, atteso che l’attività del Comitato Provinciale poggia sugli elementi documentali sottoposti al suo vaglio, senza che sussista alcun compito di ulteriore indagine in capo al quell’organo, il quale si limita a registrare notarilmente la corrispondenza “estrinseca” tra la documentazione presentata e quella che l’ordinamento ha indicato come indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione al tesseramento, senza che si inseriscano ulteriori competenze circa la regolarità “intrinseca” del contenuto di tale documentazione; Ritenuto conclusivamente che: può disporsi la riunione dei reclami perché siano decisi in un unico contesto; è confermato il comportamento mantenuto dai reclamanti Ialongo, Terzi e Jacopetti nello sviluppo degli accadimenti la cui verificazione è documentalmente dimostrata con le modalità evidenziate dalla Procura Federale e rilevate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione qui impugnata, nonché la responsabilità ascrivibile agli stessi, ciascuno per il ruolo assunto, nella violazione dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F., dovendosi quindi nei loro confronti confermarsi la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, anche nell’entità delle sanzioni inflitte, disponendo l’incameramento della tassa; può valorizzarsi la buona fede della società Sampdoria, pur confermandosi nei sui confronti i profili di responsabilità oggettiva per il comportamento mantenuto dai suoi tesserati, riducendosi in parziale riforma della decisione impugnata la sanzione ad essa inflitta rideterminandola nella misura di € 10.000,00 e disponendo la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami n. 4), n. 5), n.6), n. 7): a) respinge gli appelli come sopra proposti dal calc. Ialongo Davide, dal sig. Terzi Alessandro nonché dal sig. Jacopetti Aldo; b) accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dalla società U.S. Sampdoria S.p.A. di Genova e per l’effetto riduce la sanzione dell’ammenda ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo n. 7) e incamerarsi quelle relative ai reclami nn. 4), 5) 6).
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