F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 8) RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
8) RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. – NOTA 3559/320PF/08-09/SP/BLP DELL’8.1.2009
Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 58/CDN del 5.2.2009)
Con provvedimento in data 8.1.2009 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Cristiano Doni dell’Atalanta Bergamasca S.p.A. per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la medesima citata società calcistica per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale, definita la questione relativa al calciatore Doni per avere questi proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., ha proceduto per quanto concerne il deferimento della ricorrente società calcistica, infliggendo alla stessa l’ammenda di € 15.000,00, di cui al Com. Uff. n. 58/CDN, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione al comportamento tenuto dal citato calciatore al termine della gara del Campionato di Calcio di Serie A Chievo Verona/Atalanta del 19.10.2008. In particolare, il calciatore Doni dell’Atalanta Bergamasca S.p.A. ha rivolto ai tifosi della squadra avversaria il gesto del dito medio alzato. Il gesto è stato ammesso dallo stesso calciatore, sia pure poi a vario titolo dallo stesso giustificato. Ammissione peraltro confermata dalla scelta del calciatore, prima dell’inizio del dibattimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, di formulare istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.. Ed infatti al calciatore è stata applicata, in ragione delle citate disposizioni, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha interposto reclamo la società Atalanta Bergamasca, chiedendo che, in riforma della pronuncia impugnata, venga ridotta la sanzione irrogata previa valutazione di tutte le circostanze attenuanti. La ricorrente società, in sostanza, afferma che la sanzione da irrogare alla società va correlata al concreto coinvolgimento di questa nella fattispecie in esame, ritenendo che nel caso in esame sia da escludere un coinvolgimento dell’Atalanta nella materiale causalità dell’accaduto per essere i gesti di cui è questione avulsi dal gioco e basati su di una reazione personale, autonoma e soggettiva del calciatore. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene il reclamo infondato e, pertanto, da respingere. Va infatti condiviso l’avviso della Commissione Disciplinare Nazionale in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della responsabilità contestata alla società, così come prevista dall’art. 4, comma 2, C.G.S., a mente del quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, C.G.S.. Nell’ottica della particolare autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, le ipotesi di responsabilità oggettiva coniate dalla legislazione di settore, che riguardano le società e non anche gli atleti, trovano infatti la loro giustificazione nell’esigenza di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva. Come è stato anche osservato in dottrina, così come, in diritto comune, la previsione di forme di responsabilità oggettiva risponde a scelte di politica legislativa, tendenti ad una maggior protezione dei terzi, allo stesso modo, in materia sportiva, l’opportunità di simili forme di responsabilità sarebbe garantita dall’obiettivo di tutelare nel miglior modo possibile le competizioni sportive. In ambedue i casi, la logica ispiratrice si basa, secondo detto avviso interpretativo, sul contemperamento di opposti interessi, gli uni individuali e gli altri superindividuali, e sulla opportunità di accordare priorità a questi ultimi. Ancora a sostegno dell’esigenza di prevedere forme di responsabilità oggettiva, altra parte della dottrina invoca il principio dell’ubi commoda, ibi et incommoda: le società sportive, avvalendosi della prestazione del calciatore, sarebbero tenute a pagare sul piano disciplinare le conseguenze delle intemperanze di costoro. In definitiva, sussiste nel caso di specie la responsabilità oggettiva della reclamante società calcistica, con la conseguenza della ritenuta legittima della sanzione inflitta dell’ammenda di € 15.000,00, pari peraltro a quella applicata al calciatore Doni ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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