F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMEND


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CGF del 01 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 SEGUITO GARA GENOA/LAZIO DEL 11.5.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008)

Con atto del 15.5.2008, la S.S. Lazio S.p.A. inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008, con la quale le veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per aver suoi sostenitori, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario. Con successivo atto di questa Corte datato 19.5.2008, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla S.S. Lazio S.p.A. in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma)e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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